Con Sentenza n.44198 la Corte di Cassazione afferma che non commette reato di auto-riciclaggio l’Amministratore che distrae l’Azienda che apparteneva ad una Società fallita, reimpiegandola nelle attività economiche di un’altra costituita ad hoc.
Nella fattispecie del caso, la decisione di punibilità da parte dell’accusa nasceva dal fatto che la frase (inserita nella Normativa sull’auto-riciclaggio ) “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa” non farebbe riferimento ad un connotato esclusivo della condotta ma “ al risultato complessivo dell’azione, che deriva dal combinato tra condotta di auto-riciclaggio in senso stretto e delitto presupposto e, dunque, se questo è idoneo a nascondere la provenienza illegale del bene, non servono altri accorgimenti dissimulatori”.
Secondo la Cassazione la tesi del Pm è in contrasto con l’Articolo 2 del Codice Penale che impedisce di punire qualcuno per un reato non previsto dalla Legge del tempo. Il riciclaggio è, infatti, un reato istantaneo e tutte le operazioni di impiego dell’Azienda si erano consumate prima dell’introduzione dell’art.648-ter essendo influente la durata del contratto stesso.
La Cassazione ribadisce, poi, che per configurare il reato di auto-riciclaggio è necessaria una particolare capacità dissimulatoria tale da dimostrare che l’autore voglia effettivamente occultare l’origine illecita dei beni.