Con Sentenza n.37503 di settembre 2019, la Seconda sezione della Corte di Cassazione chiarisce che l’auto-riciclaggio può coesistere con la bancarotta. Il caso riguarda un’accusa di bancarotta compiuta attraverso attività di distrazione realizzate a mezzo contratto di affitto di azienda prima e con un atto di trasferimento successivo. L’auto-riciclaggio, invece, si concretizza impiegando il complesso aziendale sottratto, in modo tale da nascondere la provenienza illecita dello stesso, senza che questo coincida con il reato presupposto di bancarotta per distrazione.
La Cassazione sottolinea come l’obbiettivo dell’introduzione del reato di auto-riciclaggio sia stato quello di congelare ogni utilità economica che deriva dal reato, impedendo che i beni possano essere in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico, valutando natura specifica di beni e/o utilità e valutandone la portata dinamica.
Di fatto viene precisato che se il trasferimento riguarda beni statici (come anche il denaro), la condotta con la quale la somma è stata realizzata non è idonea a configurare il reato di auto-riciclaggio – Cassazione n.8851/2019 versamento del profitto di un furto su conto corrente /carta prepagata intestati allo stesso autore del reato presupposto. Ndr. – diversamente da quando il bene realizzato, per le sue caratteristiche dinamiche, è idoneo a procurarne l’impiego in attività economiche o finanziarie.
Questo è il caso, appunto, della distrazione di azienda che, se fosse limitata solo a questo aspetto, non dà luogo al reato di auto-riciclaggio; ma qualora alla distrazione segue la gestione della stessa, con relativo esercizio di attività imprenditoriale, allora ne consegue anche il reato di auto-riciclaggio.