Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 Dlgs.125/2019 nuove norme che coinvolgono direttamente l’operatività degli Intermediari finanziari ed, in particolare, degli Istituti di credito. Esse vanno ad intrecciarsi con quelle adottate il 26 marzo ultimo scorso dalla Banca d’Italia in tema di contrasto al riciclaggio, ed introducono nuove violazioni.
Prima del 10 novembre la violazione delle disposizione dell’Autorità di Vigilanza incideva esclusivamente sulla determinazione dell’entità delle sanzioni, a far data 10 novembre esse andranno ad integrare gli estremi di un autonoma ipotesi di illecito amministrativo. Questo deriva dalle modifiche avvenute all’interno dell’art.62 decreto antiriciclaggio, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 5milioni di euro (o il 10%del fatturato annuo complessivo, quando la percentuale stessa è superiore ai 5mln ed il fatturato è determinabile e disponibile) nei confronti degli Intermediari bancari e finanziari non solo nei casi in cui essi si rendano responsabili (in via esclusiva o concorrente) di violazioni gravi/ripetute/sistematiche/plurime della Legge antiriciclaggio in tema di Adeguata verifica della Clientela, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, ma anche ove violino la regolamentazione secondaria dettata dall’Autorità di vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.
Secondo le previsioni della Banca d’Italia gli Intermediari avevano l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di, appunto, organizzazione/procedure/controlli interni entro il 19 giugno 2019, di conseguenza le violazioni relative a tali disposizioni, a partire dal 10 novembre saranno sanzionabili ai sensi del nuovo art.62 Decreto antiriciclaggio.
Invece si applicano a partire dal 1 gennaio 2020: l’obbligo per gli Organi aziendali di definire ed approvare una Policy motivata che indichi le scelte del destinatario in tema di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati; l’obbligo per le Capogruppo di istituire una base informativa comune; l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.
Un’altra scadenza da rispettare è quella del 30 giugno 2020 in cui scatterà l’obbligo di provvedere agli aggiornamenti dell’Adeguata verifica, compresa quella fiscale richiesta dalle norme in tema di scambio di informazioni.