Il Provvedimento Bankitalia 30 luglio 2019 Applicazione 1°Gennaio 2020 contempla la revisione delle Procedure semplificate, resa necessaria per l’eliminazione delle fattispecie definite ex-legge a basso rischio, esentate dagli obblighi di adeguata verifica dalla normativa precedente. Per queste ultime si prevede che i dati relativi ai clienti ed i documenti mancanti ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni vengano raccolti al primo contatto utile ed, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
Diventa così il livello di rischio a determinare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica, determinata da tutti i fattori rilevanti quali le caratteristiche e la condotta del cliente, il titolare effettivo, l’eventuale esecutore dell’operazione, la tipologia della stessa o del rapporto continuativo. A questi dati (ponderati sul cliente) viene assegnato un profilo ed una classe di rischio calcolati tramite algoritmo.
Le procedure di adeguata verifica sono formalizzate nella policy antiriciclaggio, con un certo grado di dettagli, assieme alle misure semplificate e rafforzate relativamente alle diverse tipologie di clienti o prodotti motivando, adeguatamente, l’utilizzo di eventuali fattori a basso rischio, rispetto a quelle previsti dalla Normativa.
LE MISURE DI VERIFICA SEMPLIFICATE
Per i clienti a basso rischio gli obblighi da adeguata verifica sono semplificati con riguardo ai tempi di esecuzione delle attività di identificazione, alle informazioni da raccogliere, alla frequenza dell’aggiornamenti dati ed alla profondità delle analisi di monitoraggio del rapporto. Il Provvedimento recita, a titolo esemplificativo, la possibilità di rinvio, all’apertura del rapporto continuativo, dell’effettiva acquisizione della copia del documento fino ad un massimo di trenta giorni; la verifica dei dati del titolare effettivo tramite acquisizione di una dichiarazione di conferma degli stessi sottoscritta dal cliente; l’uso di presunzione per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo per prodotti destinati ad utilizzo specifico (credito al consumo, fondo pensionistico aziendale); l’aggiornamento delle informazioni al ricorre di circostanze specifiche (apertura nuovo conto corrente, operazioni con importi superi a determinate soglie); controllo costante solo per le operazioni al di sopra di una certa soglia, purché l’importo sia coerente a scopo e natura del rapporto.
LE MISURE DI VERIFICA RAFFORZATE
La presenza di un elevato rischio di riciclaggio impone una verifica rafforzata con acquisizione di maggiori informazioni, più attenzione nella valutazione della natura/scopo del rapporto e maggior frequenza e profondità delle verifiche. Sono considerati sempre a rischio elevato: i rapporti e le operazioni occasionali con Paesi terzi ritenuti ad alto rischio, i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari aventi sede in Paesi terzi, i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi qualificati come Persone Politicamente Esposte ed i clienti che effettuano operazioni con importi insolitamente elevati o rispetto alle quali esistono riserve circa le finalità.