Nota sul Premio Variabile di Risultato e fiscalità

Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 205 avente ad oggetto la detassazione dei premi di risultato, (in risposta ad interpello concernente un’azienda non bancaria) precisa che i criteri di misurazione dell’incremento di produttività “devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”. Tale requisito non sarebbe soddisfatto qualora i criteri fossero individuati, e il relativo accordo fosse sottoscritto, “in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento” ; periodo che nelle aziende bancarie è di norma coincidente con l’anno solare e di bilancio.

Agenzia Entrate in realtà non fissa un termine temporale oltre il quale il Premio non potrebbe godere della defiscalizzazione. Enuncia un principio: non può godere della fiscalità di favore un premio il cui meccanismo non sia stabilito ex ante, ma ex post rispetto a risultati di bilancio già “visibili”.

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