Antiriciclaggio: incasso assegni

Con sentenza 35404/19 la Corte di Cassazione  ribadisce che commette reato di riciclaggio chi monetizza diversi assegni bancari di cospicuo valore di soggetti terzi sul proprio conto corrente bancario per poi consegnare il denaro contante al proprio dante causa (cioè colui che ha commesso il reato presupposto).

Viene ribadita, quindi, la differenza tra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio di cui all’art.648bis Codice penale. Quest’ultimo è caratterizzato, infatti, in relazione all’elemento materiale della condotta che si realizza nella sostituzione/trasferimento di beni o di denaro di provenienza illecita ovvero nel compimento di altre operazioni con finalità di ostacolare l’identificazione dell’origine di tali beni o fondi. Per quanto riguarda l’elemento psicologico caratterizzante il riciclaggio viene ritenuto sufficiente anche il solo dolo generico cioè la consapevolezza di fare delle operazioni rivolte anche solo ad ostacolare potenzialmente le provenienza illecita dei beni  (vedi anche sentenza 30265/2017. Ndr).

Il reato di riciclaggio (secondo la Corte) si concretizza sia nel caso in cui la condotta dell’imputato sia tesa in modo definitivo ad impedire l’accertamento dell’origine illecita dei beni sia quando tali condotte siano volte solo a rendere più difficile l’accertamento della provenienza, anche indipendentemente dalla possibilità di poter tracciare e rintracciare le operazioni bancarie (versamenti in conto corrente di assegni bancari di importo cospicuo senza alcuna valida giustificazione giuridica).

Confermato quindi un orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 21925/18) che si inserisce in un solco consolidato che allarga le maglie della punibilità anche alle attività che, seppur formalmente lecite, possano anche solo potenzialmente ostacolare l’identificazione dell’origine illecita dei fondi e che non mancherà di avere i suoi effetti anche nelle politiche di segnalazione di operazioni sospette da parte degli Operatori bancari e finanziari.

 

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