Il Dlgs. 201 non elimina la possibilità di utilizzare il denaro contante nelle operazioni commerciali (che rimane inserito nel sistema dei pagamenti), ma prevede esclusivamente un’ulteriore limitazione, iniziata nel 1991, all’uso del contante (compreso i titoli al portatore) oltre una determinata soglia, stabilita ora in euro 1.000. Le autorità competenti riscontrano da tempo che l’uso di mezzi di pagamento non tracciabili (denaro contante, titoli al portatore, assegni liberi, certificati di deposito) agevolano i comportamenti illeciti. Dunque la regolamentazione sull’antiriciclaggio prevede una soglia oltre la quale i trasferimenti sopra in indicati non possano essere eseguiti tra privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Ne consegue che una qualunque operazione commerciale pari o superiore ai 1000 euro sarà valida a norma di legge, ma una eventuale violazione alle norme antiriciclaggio può costare ai contraenti una sanzione dall’1 al 40% delle somme trattate. Per evitare la sanzione bisognerà utilizzare mezzi di pagamento nominativi: assegni non trasferibili con indicazioni del beneficiario, carte di credito o bonifici. Il divieto si applica anche ai “pagamenti frazionati” e ai trasferimenti a titolo gratuito (donazioni, lasciati ereditari, prestiti tra parenti o amici).
L’Art. 12 del decreto 201 del 6 dicembre prevede anche che i saldi dei libretti di risparmio o postali al portatore debbano essere ricondotti entro la soglia limite entro il 31.03.2012, fermo restando l’obbligo (come previsto dal decreto sull’antiriciclaggio 231/2007) di produrre alla banca o all’ufficio postale da parte di un diverso portatore, prova di avvenuta cessione del titolo.
SI VIOLA LA NORMA QUANDO:
a) un soggetto paga ad un altro soggetto un bene o un servizio con mille o più euro in contanti.
b) un soggetto presta ad un altro soggetto (o effettua una donazione) mille o più euro in contanti.
c) un soggetto consegna ad un altro soggetto certificati di deposito (o gira un assegno senza la clausola “non trasferibile) per l’incasso.
d) un soggetto cede ad un altro soggetto un libretto a risparmio al portatore superiore a euro mille e il soggetto ricevente preleva delle somme.
NON SI VIOLA LA NORMA QUANDO:
a) prelievo o versamento su conto corrente bancario o postale di somme pari o superiori a euro mille.
b) versamenti di assegni pari o superiori a euro mille con un solo beneficiario e “non trasferibile”.
c) acquisti presso esercizi commerciali o pagamenti di prestazioni professionali in contanti per un massimo di euro 999,00.
d) pagamenti in contanti per somme complessivamente superiori a euro mille ma in diversi esercizi commerciali, o pagamento di prestazioni professionali in più studi.
e) pagamenti pari o superiori a euro mille con carte di credito.
f) prelevamenti da sportelli bancomat per importi pari o superiori a euro mille, anche se frazionati nella stessa giornata.
GLOSSARIO: FRAZIONAMENTO
L’operazione “frazionata” è ritenuta dalla Legge Antiriciclaggio un comportamento fraudolento. Il pagamento o il trasferimento di somme “frazionate”, si riferiscono ad un’operazione “unitaria dal punto di vista economico” ma eseguita in momenti differiti con il solo scopo di aggirare la norma che vuole invece farla emergere. Il Dgls. 231/2007 definisce frazionata l’operazione “posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiore ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (sette giorni), fermo restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.