Responsabilità amministrativa: dlgs 231/2007 e dlgs 231/2001

Il Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231 ha introdotto un raccordo tra la disciplina di prevenzione sull’antiriciclaggio e quella sulla responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto legislativo 231 del 2001. Lo scopo è quello di salvaguardare e tutelare l’integrità delle Imprese dalla criminalità economica, rafforzando l’azione di prevenzione e contrasto attraverso assetti organizzativi e di controllo. Entrambi i Decreti perseguono l’obbiettivo di preservare l’Impresa dal coinvolgimento della stessa in attività illecite. Ricordiamo che il Decreto 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti) ha il fine di evitare che i soggetti apicali ed il personale dipendente possano commettere i reati previsti dal decreto nell’interesse dell’impresa stessa.  Il Decreto 231/2007 che disciplina la normativa sull’Antiriciclaggio ha lo stesso come fine quello di evitare che i destinatari del decreto, intermediari bancari, finanziari, professionisti ed enti non economici, possano essere coinvolti ed utilizzati dai propri clienti per riciclare denaro di provenienza illecita (il decreto indica una autonoma definizione di “riciclaggio”, secondo il modello delle fonti comunitarie). Infatti l’articolo 63, comma 3, del Dlgs. 231/2007 ha incluso nel Dlgs. 8 giugno 2001 , n.231  l’articolo 25-octiens recante la rubrica: “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

La struttura del reato di riciclaggio presuppone la provenienza dei beni da riciclare da un precedente reato, di conseguenza l’estensione della responsabilità degli enti al reato di riciclaggio ha prodotto, indirettamente, l’effetto di attrarre nell’ambito di applicazione delle norme di esonero della responsabilità previste dal Dlgs. 231/2001,anche i delitti non colposi che possono costituire tutti i presupposto del riciclaggio. Il reato di riciclaggio come descritto dal decreto del 2007 ha una portata più ampia rispetto a quella espressa dall’articolo 648bis del Codice Penale e comprende tutte le nozioni di autoriciclaggio non punite da alcuna norma dell’ordinamento  penale.

Secondo la Legge 146 del 2006, disciplinante i reati transnazionali,  sia il reato di “riciclaggio” sia quello di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, laddove presentassero natura transnazionale comportano una responsabilità amministrativa dell’ente nel caso in cui i soggetti apicali avessero agito a vantaggio e nell’interesse dell’ente.

Per i reati di riciclaggio la transnazionalità non è connaturata alla tipologia della condotta o all’oggetto, ma è legata alla modalità con le quali vengono ad esplicarsi i comportamenti delittuosi. La globalizzazione dei mercati, del sistema bancario e finanziario evidenzia come le operazioni di riconversione dei profitti illeciti, sfruttano proprio la transnazionalità del sistema finanziario per far perdere le tracce dell’origine delittuosa dei proventi. Il riciclaggio appare potenzialmente come un crimine a carattere transnazionale in quanto i proventi illeciti possono raggiungere qualunque parte del mondo sfruttando il sistema informativo degli operatori finanziari e bancari. Inoltre l’insieme delle operazioni necessarie alla ripulitura può richiedere l’intervento del sistema finanziario di più Stati, così come diversi possono essere gli Stati nei quali l’ambito legale nuovo del provento illecito viene utilizzato per un reinvestimento.

La disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti stabilisce che la responsabilità del dirigente o del dipendente, che agisce nell’interesse  o a vantaggio dell’ente per reati riconducibili a condotte di riciclaggio, si riconosce qualora l’autore abbia avuto consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni oggetto dell’operazione, essendo il riciclaggio un delitto colposo. Invece le condotte omissive relative all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione delle relative informazioni o alle comunicazioni delle infrazioni sono sanzionabili penalmente in misura più lieve, salvo che si possa ipotizzare concorso nel reato di riciclaggio.  Nell’ipotesi in cui un dipendente di Banca volesse dolosamente occultare, omettendo la segnalazione, la provenienza illecita di un bene, può essere chiamato a rispondere di riciclaggio. Il concorso alla commissione del reato presupposto esclude la punizione del responsabile anche per il riciclaggio.

Riguardo all’apparato sanzionatorio previsto nell’ipotesi di illeciti amministrativi dipendenti da reato, si applicano le norme del Dlgs. 231/2001 nonché le norme del Codice di Procedura Penale. Verranno applicate le sanzioni, pecuniarie e interdittive, all’ente, incidendo così sulla sua capacità di agire sul mercato e sulla sua potenzialità economica.  Invece nel Dlgs. 231/2007 le norme che sanciscono la responsabilità diretta delle persone giuridiche (ex articolo 56), coesistono con le norme che prevedono la responsabilità diretta delle persone fisiche  con responsabilità solidale degli enti di appartenenza con l’obbligo di rivalsa (articoli 57, 58 e 59).

Elaborato da un articolo di “Italia Oggi”

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