Lo sciopero è un diritto garantito dalla nostra Costituzione. Tuttavia, il suo esercizio in particolari settori è soggetto ad una serie di regole, che servono a fare in modo che tale esercizio non leda diritti parimenti tutelati dalla Costituzione. I settori soggetti a tali regole sono quelli che erogano i “servizi pubblici essenziali”, che l’art.1 della Legge 146 del 1990 individua come quei servizi volti a garantire il godimento dei diritti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
Il settore bancario è stato fatto rientrare all’interno di questa categoria nel 1990, quando una serie di scioperi nel credito indussero il Movimento Consumatori a chiedere all’ allora ministro del Lavoro la precettazione degli addetti al bancomat. Allora il legislatore decise di regolamentare anche lo sciopero in questo settore, inserendo il credito tra gli erogatori dei servizi pubblici essenziali, in quanto garantiscono, attraverso il pagamento di stipendi, pensioni e trattamenti economici assistenziali, il godimento dei diritti alla vita, all’assistenza e alla previdenza sociale.
Il Sindacato non può proclamare uno sciopero se prima non ha esperito un Tentativo di Conciliazione. Tale richiesta va fatta via mail ad ABI, e la riunione si deve tenere entro 5 giorni lavorativi dal giorno successivo alla richiesta (6, se la richiesta è inviata dopo le ore 17).
Se la riunione non porta ad un accordo che scongiuri lo sciopero, lo stesso, allo spirare dei termini sopra indicati, può essere proclamato, dando un preavviso di almeno 10 giorni solari (11, se l’annuncio è dato dopo le ore 17).
Il resto delle “regole di ingaggio” dello sciopero è funzionale ad evitare che l’inevitabile interruzione dei servizi finisca per compromettere i diritti costituzionalmente tutelati di cui sopra. Questo potrebbe avvenire anzitutto qualora l’astensione dal lavoro duri per troppo tempo. Per questo, il settore bancario non può scioperare mai in modo da interrompere il servizio per più di 48 ore consecutive; ed è per questo che viene stabilito che le banche non possono scioperare di mercoledì (qualunque sciopero proclamato per i due giorni precedenti o i due successivi al mercoledì, infatti, comprendendo anche il mercoledì violerebbe il principio delle 48 ore massime di astensione), oppure nel giorno lavorativo successivo se il mercoledì è festivo. Inoltre, è vietato scioperare in modo che la banca rimanga chiusa per più di 4 giorni consecutivi di calendario. Questa è una regola cui prestare la massima attenzione soprattutto quando lo sciopero viene indetto a ridosso, subito dopo o in mezzo a delle festività.
Se l’ultimo sciopero termina dopo 45 giorni dal tentativo di conciliazione, prima di scioperare di nuovo bisogna esperire un nuovo tentativo di conciliazione. Se vengono proclamate più giornate di sciopero, tra la prima e l’ultima non possono intercorrere più di 28 giorni di calendario. Se lo sciopero è a carattere locale, la proclamazione va fatta alla banca, al Prefetto della Provincia interessata e alla Commissione di Garanzia. Quest’ultima peraltro va coinvolta sempre, anche quando lo sciopero è a carattere nazionale.
La Commissione di Garanzia, istituita con l’art.12 della legge 146 del 1990, è composta da otto membri designati dai presidenti delle Camere tra esperti in diritto costituzionale e del lavoro. Sono esclusi coloro che rivestano cariche pubbliche elettive oppure politiche o sindacali. La Commissione, con particolare riferimento al settore bancario, ha il compito di:
valutare l’idoneità delle prestazioni a garantire il contemperamento dei diritti costituzionalmente tutelati con lo sciopero, e proporre eventuali soluzioni operative;
segnalare eventuali violazioni nei modi e tempi delle proclamazioni;
invitare i soggetti interessati al differimento dell’astensione dal lavoro qualora la stessa violi obblighi legali previsti per l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
valutare il comportamento delle parti o dei singoli lavoratori e deliberare, nel caso di violazione di legge o regolamento, sanzioni disciplinari (escluso il licenziamento) per i singoli lavoratori; oppure, per le organizzazioni sindacali, la sospensione dei permessi sindacali retribuiti, delle quote d’iscrizione trattenute dalla retribuzione, l’inibizione a partecipare alle trattative per due mesi dalla cessazione della condotta illegittima.
Nicola Cavallini