Modifiche normativa vigente

ANTIRICICLAGGIO  –  LEGGE  214 22 DICEMBRE 2011

Come Ufficio Usura ed Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, si ritiene utile riassumere tutte le novità in materia, introdotte dalla sopracitata legge.

L’articolo 12 della legge n.214 del 22 dicembre 2011 (suppl. ord. N.276 della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011 n. 300) introduce delle modifiche,  che rendono  le disposizioni sul trasferimento in contanti tra le più restrittive in Europa.  Le nuove regole hanno lo scopo di indirizzare le operazioni rilevanti verso gli intermediari abilitati, perché nei loro archivi rimanga traccia di coloro che hanno eseguito la transazione.  Queste limitazioni all’uso del contante e degli assegni liberi creerà problemi ai soggetti protestati,  pignorati e falliti che, essendo  inseriti all’interno della Centrale Rischi, si vedono rifiutare dalle Banche e da Poste Italiane l’apertura di un conto corrente. In questi casi le Banche non sono obbligate a rifiutare l’apertura di un conto corrente, ma possono opporsi  (e di norma accade) in ragione di una sana e prudente gestione del credito. La soluzione per questi soggetti in questione rimangono le carte prepagate.

Dal 6 dicembre scorso sono in vigore le seguenti norme:

CONTANTI:  per i Soggetti  Privati,  per le Imprese ed i Professionisti non è più permesso pagare o riscuotere in una unica soluzione importi pari o superiori a Euro 1.000. Il limite non deve essere superato né per acquisti o vendite di beni e/o servizi (prestazioni a titolo oneroso), né per donazioni o prestiti. Nei pagamenti rateizzati (con rate distanziate, normalmente, di almeno sette giorni) ogni singola rata non potrà essere uguale o superiore a Euro 1.000.

ASSEGNIla norma riguarda anche gli assegni bancari/postali  privi della clausola di “non trasferibilità” o del nome/ragione sociale del beneficiario ( assegni denominati  liberi ) come da art. 49 comma 5. Questo vale anche per assegni circolari, vaglia postali o cambiari. Gli assegni bancari/postali liberi potranno essere richiesti versando una imposta di bollo di Euro 1,5 per ciascun assegno. Non potranno essere emessi per un importo uguale o superiore a euro 1.000 e potranno essere girati  (in modo pieno o in “bianco”) e potranno essere emessi “al portatore” o privi del “beneficiario”. Gli assegni normalmente utilizzati, quelli cioè muniti della clausola di “non trasferibilità” sono necessari per gli importi pari o superiori a Euro 1.000 e devono recare il nome, cognome o la ragione sociale del beneficiario.

LIBRETTI AL PORTATORE:  l’art. 49 comma 13 del dlgs. 231/07 contempla una limitazione obbligatoria anche per il saldo dei libretti al portatore e di deposito. Con le ultime modifiche si dovranno estinguere (o ridurre d’importo), entro il 31 marzo 2012  tutti i libretti di deposito bancario/postale al portatore con saldo pari o superiore ad  Euro 1.000

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’:  I Soggetti indicati dal dlgs 231/07 che hanno notizie (in relazione ai compiti e nei limiti delle attribuzioni date) di infrazione  come da art.49 dovranno comunicare le irregolarità alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti.  Si tratta di Società di Gestione di strumenti finanziari e attività con esercizio subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (art. 10) – Intermediari finanziari ed altri Soggetti esercenti attività finanziaria (art.11) – Professionisti  iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro,  Avvocati,  Notai,  altri Soggetti esercenti attività in materia di contabilità  e tributi, Revisori Legali (art.12) – Società di Revisione e Revisori Legali dei conti (art. 13) – Agenzie d’affari in mediazione immobiliare, Esercenti attività di recupero crediti,  custodia e trasporto di denaro contante, gestione case da gioco (art.14).

LE RAGIONERIE TERRITORIALI:  Il Mef  (Ministero Economia e Finanza) con circolare 30 novembre 2011 ricorda che  le Ragionerie Territoriali dello Stato  hanno  sostituito le  Direzioni Territoriali dell’Economia.   Le Ragionerie sono delegate in via diretta anche alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori come da art.58 dlgs 231/07. In tal modo le sanzioni saranno erogate in tempi più rapidi. Le segnalazioni alle Ragionerie sono  tutte le infrazioni ex art.49 (e non solo quelle fino ad Euro 250.000).

SANZIONI:  L’art.58 del dlgs 231/07 prevede sanzioni dall’1 al 40% (con minimo cinque volte superiore per irregolarità superiori ad Euro 50.000) dell’importo trasferito in contanti o a mezzo assegno,  per il soggetto che commette l’infrazione , e dal 3 al 30% dell’importo per il soggetto tenuto alla comunicazione in caso di omissione della stessa.  La norma può essere applicata sia al soggetto che trasferisce l’importo,  sia al soggetto che lo riceve in quanto la norma non distingue i due atti tra di loro. Fino ad oggi, comunque, il Mef  emetteva la sanzione solo per il soggetto che subiva la comunicazione.  La sanzione, amministrativa, pecuniaria  non è in ogni caso inferiore ad Euro 3.000. In caso di mancata riduzione, entro il 31 marzo 2012, dei saldi dei libretti al portatore, la sanzione minima prevista, non è più di euro 3.000 ma è pari al saldo del libretto stesso.  La stessa sanzione di Euro 3.000 non è più prevista se il soggetto paga la sanzione minima,  entro sessanta giorni, attraverso l’istituto dell’Oblazione ,  cioè il doppio del minimo od un terzo del massimo della sanzione edittale- vedasi circolare Mef  protocollo 281178 agosto 2010-. E’ utile ricordare, però, che l’istituto dell’Oblazione è previsto solo nei casi ex art.49 (come da disposizioni  art.60 del dlgs 231/07) e non per le mancate comunicazioni alle Ragionerie Territoriali come da art.51 del dlgs 231/07. E’ prevista la data del 1 febbraio 2012 oltre la quale tutte le sanzioni di cui all’art.58 dlgs 231/07 diventeranno applicabili. Dunque i pagamenti in contanti tra i 1.000 ed i 2.499,99 euro e gli assegni irregolarmente emessi  (anche se vietati già dal 6.12.2001) verranno sanzionati solo se effettuati dopo il 31.01.2012. Se i trasferimenti  o gli assegni irregolari fossero di importo pari o superiori ad euro 2.500 le sanzioni saranno applicate  anche anteriormente al 31.01.2012.

ESEMPI ALL’ESTERO:  Germania ed Olanda:  nessun limite all’utilizzo del contante  –  Gran Bretagna: nessun limite, ma da poco tempo per  le operazioni tra privati è vietato l’uso della banconota da 500 sterline  –  Belgio: divieto di operazioni in contanti per importi superiori ad Euro 15.000 (art. 10-ter Legge antiriciclaggio)  –  Francia: il decreto 16 giugno n. 662/2010 stabilisce in Euro 3.000 il tetto mensile per i pagamenti.  Nel caso in cui il debitore non abbia domicilio fiscale in Francia o non operi  per i bisogni di un’attività professionale il limite è elevato ad Euro 15.000. Le spese per i servizi prestati  superiori ad Euro 450 devono essere pagate tramite bonifico. Queste norme non vengono applicate a chi incapace di obbligarsi con assegno ed a coloro che non hanno conto di deposito

Dati tratti da Italia Oggi7    

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