Desta preoccupazione tra i datori di lavoro, i commercianti, i professionisti e le stesse famiglie il limite di 1.000 euro per l’utilizzo del denaro contante. Infatti questo limite crea dei problemi nella soluzione di pratici problemi quotidiani. In occasione del convegno Telefisco 2012, il Ministero dell’Economia (Mef), ha fissato importanti regole che costringono operatori e privati a comportamenti sempre più tracciabili. Sono stati affrontati due aspetti pratici (trasferte dei dipendenti e trasferimento di denaro tra familiari) e uno di natura procedurale (modalità di applicazione delle sanzioni). La considerazione principale da fare è che le norme portano ad un divieto generale che prescinde dalle ragioni lecite od illecite del trasferimento e che il divieto si lega al passaggio di denaro, o di altro titolo al portatore, tra diversi soggetti. Esaminiamo ora il primo caso, quello delle trasferte dei dipendenti. La gestione degli anticipi per le trasferte dei dipendenti è, per i datori di lavoro, un problema operativo quotidiano. Succede spesso che un dipendente debba partire per una trasferta improvvisamente, chiedendo al proprio datore di lavoro di fornirgli un anticipo per le spese di trasferta. In questo caso la questione è se l’anticipo in contanti di una somma superiore a 1.000 euro violi o meno il divieto previsto dall’art. 49 del Dlgs. 231/07. Il dubbio si pone dal fatto che si poteva ritenere il trasferimento della somma non avvenuto al momento della partenza ma solo al momento in cui la trasferta dovesse ritenersi conclusa. Il chiarimento del Ministero dell’Economia stabilisce che il trasferimento si deve considerare realizzato al momento della consegna dell’anticipo e che di conseguenza, se supera il limite di 1.000 euro, viola il divieto. Per risolvere il problema il datore dovrà mettere a disposizione del lavoratore la somma in contanti presso una banca che verserà direttamente l’importo al lavoratore. Il secondo caso è quello di un genitore che consegna ad un proprio figlio un importo in contanti superiore a 1.000 euro, per le spese da sostenere per un viaggio di studio. Ovviamente nel caso in cui il figlio sia minorenne e senza posizione fiscale autonoma dal padre. Anche in questo caso il Ministero conferma che l’operazione è in violazione del divieto di trasferimento di contante come da Dlgs. 231/07. La risposta chiarisce che anche il passaggio di denaro all’interno della famiglia (anche intesa in senso stretto) rappresenta un trasferimento tra soggetti diversi. Il Comitato antiriciclaggio afferma, nei suoi pareri, che la condizione del passaggio tra soggetti diversi si realizza anche nel rapporto tra genitore e figlio e non solo tra coniugi in regime di comunione di beni. Sulla modalità di applicazione delle sanzioni, il Ministero chiarisce che la responsabilità per le sanzioni grava sia su chi trasferisce le somme, sia su chi le riceve, entrambi quindi sono sanzionabili.
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