Il riciclaggio e la contraffazione sono due reati spesso correlati tra loro e risalenti già fin dalla nascita dell’euro. Sono le cronache investigative ed i volumi in gioco a dimostrarcelo, ed il governo Monti si dimostra particolarmente attento a questi pericolosi intrecci finanziari. Già con gli interventi sulla circolazione del contante il Governo si era attivato, ora con l’articolo 97 della Manovra Finanziaria si interviene sulle banconote, mezzo di pagamento molto vulnerabile, sia per la composizione cartacea, sia per i tagli minimi più appetibili della moneta metallica. Il decreto di introduzione dell’Euro aveva già introdotto alcuni presidi antifalsificazione. Oggi viene allargato il novero dei soggetti vigilanti, con gli Istituti di Trasporto Valori disciplinati dal Dlgs. 231/2007 sul riciclaggio di denaro. Il decreto rafforza gli obblighi di segnalazioni di operazioni “sospette”, a carico dei soggetti diversi delle Banche.
L’UIF (Ufficio Informazioni Finanziarie) è intervenuto due volte sul collegamento tra falsificazione e riciclaggio. La prima volta con una comunicazione nel novembre del 2009, nel quale evidenziava alle Banche ed alle Poste il rischio nel cambio di banconote da lire in euro nella fase finale della conversione, prevista allora entro il 28 febbraio ’12 ma anticipata nella manovra al 7 dicembre dello scorso anno. In quella prima nota si affermava che notevoli quantità di banconote in lire, presentate per il cambio, potevano rappresentare un evidente indicatore di anomalia, se non di sospetto, per l’operazione in sé e per coloro che la effettuavano. In particolare la richiesta di cambio di banconote di taglio grande con altre di taglio più piccolo. Teniamo comunque presente che la attuali disposizioni valutarie stabiliscono che il trasporto di contante da , o verso, uno Stato estero per somme pari o superiori ad euro 10.000 va dichiarato e documentato.
Il secondo intervento è contenuto nelle “Indicazioni operative” della Banca d’Italia sulla segnalazione di operazioni sospette, emesso il 24 agosto 2010. Tra gli indicatori di anomalia previsti vi è anche il “versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all’attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato” . Ricordando sempre che la persona che si ritrova una banconota falsa non può spenderla, per non essere accusato di ricettazione. Si può solo portarla presso la propria banca, dimostrando di averla prelevata presso di la stessa. Le norme del nuovo del nuovo art. 8 della legge anticontraffazione (come modificato dall’art. 97) sono ancora più restrittive. Le sanzioni, infatti, non sono solo di natura pecuniaria: i commi 10 ed 11 del Decreto prevedono un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 10.000 nel caso di mancato rispetto delle disposizioni, ma prevedono anche il divieto di rimettere in circolazione il blocco di banconote non conformi agli standard. L’applicazione rigorosa delle disposizioni può costituire sicuramente un successo nel contrasto alla contraffazione ed al riciclaggio.