I prelievi allo sportello

By: Matt Russo – All Rights Reserved

Con circolare n. 2 del 16.1.2012 il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) chiarisce le modalità di prelievo di denaro contante presso gli sportelli bancari: il limite di Euro 1.000 per il trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore costituisce soglia per infrazioni sanzionabili, come già scritto precedentemente, dal 1 febbraio 2012. Il documento del Ministero fornisce poi ulteriori informazioni. Innanzitutto è chiarito definitivamente il problema dei prelevamenti e versamenti bancari effettuati dai correntisti  in misura superiore ai 1.000 euro. La circolare del 4 novembre 2011 del Ministero del Tesoro chiariva che queste operazioni dovevano considerarsi corrette. Malgrado ciò, le Banche chiedevano informazioni ai propri clienti notizie circa le modalità di utilizzo delle somme prelevate. L’Abi con circolare del 11.1.2012 emanava una propria circolare esplicativa nella quale sottolineava come il limite di 1.000 euro non poteva trovare applicazione nei prelevamenti e versamenti bancari in quanto mancava il presupposto fondamentale, cioè il trasferimento della somma di denaro. Infatti il cliente continua ad avere la disponibilità del denaro in oggetto, che dalla giacenza in conto corrente passa direttamente nelle proprie mani. Ora con la circolare n.2 il Mef stabilisce definitivamente che le operazioni di cui sopra non costituiscono automaticamente violazione. La circolare ricorda poi, che le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni Art. 58 Dlgs 231/2007, sono esercitate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti per il territorio (Dm 17.11.2011). La norma è in vigore dal 1.9.2011 secondo quanto previsto dall’Art. 2 comma 4bis Dl 138/2011 convertito in Legge 148/2011.

I destinatari delle disposizioni  in materia di antiriciclaggio  (in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni) hanno tempo trenta giorni  per la comunicazione al Mef  delle infrazioni di cui sono venuti a conoscenza. L’obbligo riguarda i Dottori Commercialisti , i Consulenti del lavoro, gli Avvocati, le Banche e le Poste. Invece è di 90 giorni il termine per notificare la contestazione all’autore della violazione, se il segnalante ha riportato in maniera completa i dati anagrafici della persona ed ha prodotto copia del titolo irregolare. Se invece i dati fossero incompleti è possibile interrompere i termini chiedendo ulteriori dati al segnalante. I termini decorreranno nuovamente dalla acquisizione di tutti i dati.

Dunque nessun limite di 1.000 euro e nessun divieto per i versamenti ed i prelievi in contanti allo sportello bancario (art.49 Dlgs. 231/07, circolare del 4.11.2011 e n.2 del 16.1.2012 del Mef e circolare 11.1.2012 di Abi). L’art. 49 succitato (e modificato dal decreto salva-Italia in Euro 1.000) vieta il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro contante tra soggetti diversi, salvo il caso in cui lo stesso avvenga tramite Aziende di Credito, Istituti di Moneta Elettronica e Poste Italiane. Questo perché nei trasferimenti diretti non rimane traccia dell’operazione,  mentre tramite gli Operatori Finanziari la stessa è perfettamente tracciata. A maggior ragione è evidente la tracciabilità nel caso in cui il cliente effettui un versamento/prelievo sul o dal proprio conto. Il tutto, ovviamente, va coordinato con le regole in materia di antiriciclaggio. Il Dlgs. 231/2007 prevede infatti l’obbligo di adeguata verifica del cliente e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Dunque bisogna acquisire e conservare nell’archivio unico informatico (Aui)  specifiche informazioni. L’obbligo entra in vigore per i rapporti continuativi (all’instaurarsi del rapporto stesso), o per le operazioni occasionali che prevedono movimentazioni di denaro per importi pari o superiori a Euro 15.000, o in tutti i casi in cui ci sia sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Gli obblighi di segnalazione intervengono a discrezione della Banca quando l’operazione (per caratteristiche, entità e natura) dia ragionevoli sospetti che sia in corso, o sia stata compiuta, una operazione di riciclaggio. Quello che è certo che la Banca non può rifiutare un prelievo di per sé, anche se superiore agli Euro 1.000.

ESEMPI:  A) – Cliente che preleva allo sportello Euro 4.500 in contanti: l’operazione non può essere rifiutata. Essa rimarrà tracciata sul conto corrente del cliente e rilevata automaticamente ai fini fiscali.  B) – Una persona chiede di cambiare in contanti un assegno circolare, a lui intestato, di Euro 18.500: Art. 15 Dlgs. 231/2007 si deve effettuare una adeguata verifica, identificare il cliente e registrare l’operazione sull’Aui.  C) – Versamento di Euro 25.000 in contanti: segnalazione non obbligatoria. Solo nel caso ci sia un fondato sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo scatta l’obbligatorietà della segnalazione (Art. 41 Dlgs. 231/2007)  D) – Versamenti di Euro 19.000 in cinque giorni con somme inferiori ai 1.000 euro: Collegando le operazioni, verrà effettuata una registrazione sull’Aui e per la segnalazione valgono le considerazioni di cui al punto C  

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