Tracciabilità

By: Max – All Rights Reserved

A compendio delle note sull’argomento pubblicate dall’Ufficio Usura e Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, riportiamo qui di seguito un commento di Ranieri Razzante apparso di recente sul SOLE 24 ORE. Con questo intendiamo fornire alle strutture e a tutti coloro che sono interessati alla questione, una panoramica completa sul tema della tracciabilità e dei pagamenti in contante visto la rilevanza che ha in materia di antiriciclaggio.

“Tracciabilità dei pagamenti o tracciabilità dei redditi? La domanda non è peregrina dopo l’approvazione della manovra salva-Italia del Governo. In effetti, va dedicata la stessa attenzione -sia sotto il profilo dell’utilizzo del contante, sia sotto quello della tracciabilità dei redditi -all’articolo 12 del decreto 201 del 2011, intitolato però alla sola =riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a mille euro e contrasto all’uso del contante=. Le finalità delle nuove disposizioni sono duplici. Attraverso la limitazione ed il controllo della circolazione del contante si vuole altresì raggiungere l’obiettivo fiscale del monitoraggio di proventi che sfuggono alla tassazione diretta ed indiretta. La regola è valida sin del 1991 e anche da prima, ancorché con finalità diverse (si pensi alla legislazione contro il terrorismo). La Legge 197 del 1991, oggi sostituita dal decreto legislativo 231 del 2007, introduceva, tra le altre cose, il divieto di trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi oltre una certa soglia, oggi per l’appunto fissata a mille euro. Tutto ciò che esorbitava questo limite doveva passare per un canale finanziario, oggi bancario o postale, abilitato. La normativa era ed è intitolata alla prevenzione del rischio di riciclaggio (dal 2007 anche finanziamento del terrorismo) nel sistema finanziario. Un reato talmente invasivo per l’economia di un Paese da giustificare, a livello mondiale, una restrizione alla libertà del cittadino di utilizzare la moneta fisica in suo possesso. Ma con il tempo è cresciuta esponenzialmente l’evasione fiscale connessa anche al riciclaggio. I proventi della criminalità organizzata vengono investiti nell’economia senza essere assoggettati a tassazione, per cui la duplice utilità della regolamentazione sui pagamenti è divenuta sempre più spinta. La norma, comunque, non vieta ai cittadini di impiegare il denaro contante secondo le loro necessità, né tanto meno – come purtroppo è accaduto nei fatti- si vuole impedire il prelievo o versamento di contante sui conti correnti. Infatti l’eventuale trasferimento tra privati per pagare un bene o un servizio, ovvero a titolo gratuito (per esempio una donazione), non è di per sé illecito. Se il controvalore è pari o superiore ai mille euro, pur rimanendo valide a tutti gli effetti di legge le transazioni effettuate, si verrà assoggettati a sanzione amministrativa (non penale, quindi) dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Questa infrazione deve essere contestata dalla Guardia di Finanza o da funzionari dell’Agenzia delle Entrate in presenza del trasferimento; ciò significa, ad esempio, che i pubblici ufficiali debbono trovarsi in presenza di due soggetti che si passano, a qualsiasi titolo, più di 999,99 euro. Il verbale verrà inviato al Ministero dell’Economia, il quale provvederà all’applicazione della sanzione. Anche gli intermediari finanziari e i liberi professionisti, secondo le norme antiriciclaggio, partecipano al procedimento sanzionatorio qualora si trovino ad assistere a tali trasferimenti sopra soglia, oppure ne abbiano in qualche modo notizia. La loro vigilanza si attua attraverso una comunicazione scritta degli estremi dell’operazione a rischio e dei soggetti che l’hanno posta in essere; anche qui, spetterà al Ministero dell’Economia comminare la sanzione. Chiariamo con due esempi. Se si paga in contanti un bene o servizio per mille euro o più, e la circostanza viene rilevata da un militare della Guardia di Finanza presente alla transazione, quest’ultimo farà un verbale ma non annullerà l’operazione (cioè il compratore e il venditore non si dovranno restituire, rispettivamente, il bene trasferito e il contante pagato). La “multa” la prenderanno entrambi, metà a testa, a meno che gli organi del Ministero dell’Economia non decidano di applicarla al solo negoziante o professionista, concedendo il beneficio dell’ignoranza di legge al consumatore. Gli accertatori possono proporre la sanzione anche quando, a seguito di verifica fiscale ordinaria, rilevino dai registri contabili dell’impresa o dello studio che vi sono pagamenti da clienti in contanti e sopra soglia.  Ancora. Se in banca una persona preleva dal suo conto 2mila euro e li versa simultaneamente sul conto di un’altra persona, la violazione si concretizza davanti all’operatore di sportello, il quale, pur accettando l’operazione, ne comunicherà per iscritto entro 30 giorni gli estremi al ministero. Tutto ciò non tanto per impedire la circolazione del contante, ma per incrementarne la tracciabilità ( si sarebbe potuto procedere con un bonifico o con un assegno). Le nuove norme incrementano , come accennato, anche i controlli fiscali, passando per la limitazione al contante fissate dalla regolamentazione antiriciclaggio.  Anche se si attende un decreto attuativo, il ministero dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate le notizie di violazioni sanzionate alle regole sul contante. In questo modo, le Entrate potranno verificare l’eventualità anche di violazioni fiscali. Tuttavia, non esiste una presunzione di utilizzo illecito di somme soltanto perché costituite da contante e superiori alla soglia dei mille euro. E’ chiaro, inoltre, che tutto ciò che è provento di reato non fruisce di alcuna esenzione e copertura, tanto è vero che anche nelle occasioni di provvedimenti di sanatorie fiscali (come lo scudo) le norme antiriciclaggio sono rimaste in vigore cosi come quelle penali. Anzi, sono state già oggetto di procedimenti penali scudi fiscali effettuati con proventi di reati non tributari.

Tratto dal Sole24ore del 8.2.2012 riproduzione riservata 

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