Il 15 marzo è prevista la conclusione da parte della Banca d’Italia, della consultazione pubblica sulle regole attuative del Dlgs 231/2007 riguardo la profilatura del rischio clienti da parte degli intermediari finanziari e della verifica della natura e degli scopi dei loro rapporti. Bankitalia ha infatti di recente emanato il provvedimento per la consultazione, che terminerà appunto il 15 marzo prossimo, con l’obbiettivo di rafforzare le verifica della clientela in chiave antiriciclaggio. Numerose le novità che entreranno in vigore dopo un periodo di elaborazione da parte di Bankitalia stessa. In primo luogo vengono chiariti quali sono gli elementi da considerare nel valutare l’operatività del cliente nel tempo. In particolare andranno tenute in particolare attenzione le notizie riguardanti eventuali procedimenti penali in corso, sulle condizioni patrimoniali , la forma societaria e la sua compagine. In aggiunta dovranno essere considerati eventuali collegamenti del cliente con soggetti residenti in Paesi non collaborativi sul tema dell’antiriciclaggio, l’esposizione politica e quale è il titolare effettivo. Su profili di rischio bassi di riciclaggio, la Banca d’Italia indica una modalità che rappresenta una novità riguardo l’effettivo titolare: infatti per la persona o le persone che posseggono il controllo o la maggioranza di diritto o di fatto della società cliente della banca o dell’intermediario vi è un sostanziale esonero da verifiche complesse della sua identità se si tratta di persone fisiche estere o di catene societarie molto lunghe. Ribadiamo, solo in caso di profili di rischio bassi, altrimenti il cliente dovrà essere rifiutato. Rilevante è anche la precisazione che dà facoltà alle banche di aprire rapporti anche verificando i dati dei titolari dopo la firma dei contratti relativi. Questo però senza consentire, nel frattempo, l’operatività sul conto da parte del soggetto che lo ha aperto. Entro trenta giorni la banca dovrà completare il riscontro documentale o chiudere il rapporto. Le richieste di dati alla clientela dovranno spingersi sino al profilo professionale e patrimoniale, all’origine dei fondi utilizzati nelle transazioni e alle relazioni d’affari e professionali. Il cliente può rifiutarsi di fornire le informazioni chieste (le Banche non devono trasformarsi in “investigatori”), ma questo porterà l’istituto di credito a negare l’apertura della relazione o l’operazione occasionale. Quest’ultima dovrà comunque essere rilevata se d’importo superiore ai 15.000 euro. Le informazioni sulla clientela dovranno essere sempre aggiornate, considerando che è compito dell’intermediario finanziario procedere in ogni caso a richieste o ricerche supplementari quando i dati rilevati risultano non più attuali. Vanno rafforzate anche le misure di adeguata verifica in caso di versamento di contanti, di fondi provenienti dall’estero e in caso di forme tecniche che possono favorire l’anonimato (p.es. conti aperti a distanza o via internet). Vi è pure un capitolo a parte sulla verifica delle banconote (tagli da 200 e 500 euro) e sul rafforzamento dei controlli nelle operazioni oltre i 5.000 euro effettuate con versamenti/prelevamenti di contante con le sopracitate modalità.
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