Il recepimento della V Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce una serie di modifiche nell’attuale normativa, rifacentesi al Dlgs.231/07. Nello specifico, si punta ad elevare il livello di trasparenza di alcune operazioni particolari. Ad iniziare da quelle relative alle cartolarizzazioni, verso le quali sono emersi dei punti di difficoltà nella loro gestione anche da parte degli Intermediari bancari/finanziari con una interpretazione minimalista degli obblighi a cui sono tenuti.
Alcune modifiche servono per meglio identificare i Soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, dettagliando, tra le altre, le categorie delle persone che commerciano in cose antiche ed opere d’arte o che operano in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando l’attività è effettuata da Gallerie d’arte o Case d’asta.
Un’ulteriore integrazione (sempre inserita nel recepimento della Direttiva europea) è rivolta alla categoria degli Agenti in affari di mediazione immobiliare, evidenziando il valore di riferimento (pari o superiore a 10mila euro) nell’ipotesi di attività svolta nell’ambito della locazione di immobili.
Limitato l’ambito applicativo della disciplina rafforzata, prevista per i rapporti di corrispondenza, a quei soli rapporti che comportano l’esecuzione di pagamenti. E’ inoltre previsto un nuovo fattore di rischio relativo a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione che è stato individuato seguendo l’indicazione europea e che riguarda le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica/storica/culturale/religiosa/raro valore scientifico oltre ché avorio e specie protette.
Importante anche la parte che riguarda i Trust, con l’ampliamento degli obblighi di comunicazione a tutte le tipologie ed anche alle figure giuridiche analoghe. Viene esclusa la previsione dell’accesso riservato per la sezione del Registro delle Imprese con le informazioni relative alla titolarità effettiva, conseguentemente ammettendo l’accessibilità pubblica alle informazioni contenute. Inoltre è permesso l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo di trust e soggetti giuridici affini, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di un interesse giuridico rilevante e differenziato.