E’ atteso, dopo la consultazione pubblica, per l’esame in Consiglio dei Ministri lo Schema di Decreto legislativo attuativo Direttiva Ue 2018/843 V Direttiva Europea antiriciclaggio (dopo la Delega Art. 15 Legge 12 agosto 2016 n.170) .
Dal punto di vista strutturale, lo Schema di Decreto è composto da sei articoli di modifica al Dlgs. 231/2007 (riformato dal Dlgs.90/2017). Alcune modifiche intervengono precisando talune definizioni, in particolare nelle Persone politicamente esposte viene meglio individuato il concetto di titolarità congiunta. Infatti, si dispone che sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, le persone fisiche che, in base al Decreto antiriciclaggio stesso, detengono (congiuntamente alla P.p.e.) la titolarità effettiva di Enti giuridici, Trust ed Istituti giuridici affini, ossia che intrattengono rapporti d’affari (nel Testo attualmente vigente si parla genericamente di Persone fisiche legate alle Ppe per via della titolarità effettiva congiunta di Enti giuridici o di altro stretto rapporto d’affari).
Lo Schema di Decreto allarga il confine di applicazione delle norme di portafoglio digitale, rispetto ai quali viene previsto l’obbligo dell’iscrizione nel Registro dell’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (Oam).
Viene, inoltre, confermata l’estensione degli obblighi antiriciclaggio a coloro che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono da Intermediari nel commercio delle opere stesse, qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi. In questo elenco, poi, vengono aggiunti gli Agenti in affari di mediazione immobiliare, nell’ipotesi di attività svolta nell’ambito delle locazioni d’immobili qualora il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10mila euro.
Viene anche posto un correttivo inteso a conferire un più netto valore residuale al criterio che consente di individuare il titolare effettivo nei Soggetti titolari di funzioni di direzione/amministrazione della Società o del Cliente, comunque diverso dalla Persona fisica. Con le nuove norme il titolare effettivo potrà essere individuato nella persona del Rappresentante legale, degli Amministratori esecutivi ovvero dei Direttori generali della Società o del Cliente comunque diverso dalla Persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun Ente e conformemente all’organizzazione societaria ed alle disposizioni statutarie.
Lo Schema interviene sul regime di accessibilità alle informazioni contenute nel Registro della titolarità effettiva delle Imprese dotate di Personalità giuridica e delle Persone giuridiche private, indicando che il pubblico possa accedere alle predette informazioni, individuando quelle accessibili. L’accesso è reso più ampio anche per le informazioni relative alla titolarità effettiva di trust e soggetti giuridici affini.
Vi sono, poi, nuove integrazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela (tempistica di adempimento). Viene, infatti, precisato che l’adeguata verifica deve essere effettuata, nei confronti dei clienti già acquisiti, non solo ogni qualvolta cambi il livello di rischio attribuito allo stesso ma anche in occasione degli obblighi poste da norme sopravvenute al momento in cui il cliente è acquisito. Il riferimento è da intendersi ai rapporti instaurati dai soggetti obbligati prime delle modifiche apportate dal Dlgs.90/17 al Dlgs.231/07, in un contesto in cui, nelle ipotesi di adempimento semplificato, dettagliatamente individuate dalla disposizione all’epoca vigente, i Soggetti obbligati erano, di fatto, esonerati dall’adeguata verifica della clientela.