Obbligo di denuncia

 Le raccomandazioni  del Gruppo d’Azione Finanziaria I/nternazionale (Gafi) del 15 febbraio  su antiriciclaggio e terrorismo, hanno risolto in senso affermativo il problema se tutti i reati tributari (in materia di imposte dirette ed Iva ) costituiscano presupposto per l’obbligo di denuncia di operazioni sospette previsto dall’articolo 41 del Dlgs 231/2007 (che, ricordiamo, ha attuato le Direttive Comunitarie 2005/60/Ce e 2006/70/Ce sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo). Il problema si era posto vista la genericità dell’espressione “essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività” ( art.2, comma 1, lettera c del Dlgs 231/2007). Sia la Guardia di Finanza che la Banca d’Italia sostengono, da sempre, che il professionista se –in assenza di un concorso nel reato- viene a conoscenza che il cliente-impresa ha commesso il reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 del Dlgs 74/2000, impiegando poi in attività economiche e finanziarie dell’impresa, perfettamente lecite,  le somme costituenti il relativo risparmio di imposta, è obbligato alla segnalazione a carico del proprio cliente.  Infatti non è mai stata accolta da parte dei Ministeri competenti, l’interpretazione più ristretta sostenuta dal Cndcec  (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). Questa tesi si fondava sul rigoroso concetto di provenienza, in base al quale si dovrebbe distinguere tra reati fiscal:  cioè tra quelli che comportano un effettivo ingresso di denaro nelle casse dell’impresa (p.es. con fatture false  o un rimborso Iva  ottenuto con frode tramite false dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria), e quelli come la dichiarazione infedele che fa conseguire un mero risparmio di imposte (rispetto al quale risulta difficile parlare di vera e propria provenienza del  denaro).  Con le nuove raccomandazioni del Gafi il problema viene chiuso, alla luce dell’ampia ricomprensione di tutti i reati tributari nella categoria di quelli a presupposto di obbligo di denuncia.

E’ opportuno osservare che nella legislazione penal-tributaria dei Paese dell’Unione Europea,  i reati fiscali sono costruiti,  generalmente,  attorno a vere e proprie frodi, non a semplici dichiarazioni senza connotati frodatori, come appunto il reato previsto dall’art. 4 che è peculiare del sistema Italiano. Le conseguenze per i professionisti seri diventano quindi penalizzanti, visto che nell’ipotesi reale citata all’inizio, sono obbligati alla segnalazione dell’operazione sospetta a carico del loro cliente, con conseguente perdita dello stesso o a  danni reclamati. A livello europeo si può ribattere che il Legislatore italiano potrebbe  eliminare le fattispecie penali che non hanno carattere di frode (oltre alla dichiarazione infedele e all’omesso versamento di ritenute e di Iva e l’indebita compensazione).

Fortunatamente tutto ciò appare molto difficile si realizzi. Il  nostro Paese, con le manovre del 2011, ha dimostrato di credere fermamente nell’uso della repressione penale per combattere l’evasione fiscale. 

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!