Fiduciarie

 

By: Agenzia Why Group – All Rights Reserved

Le Fiduciarie sono finite sotto osservazione dalla Guardia di Finanza  per le operazioni di prelievo e versamento di contanti oltre la soglia antiriciclaggio.

L’offensiva degli investitori è scattata nelle ultime settimane ed ha portato alla contestazione di centinaia di presunte violazioni dell’art.49 del Dlgs.231/2007, vietante l’uso del contante e dei titoli al portatore per trasferimenti  pari o superiori alla soglia di legge (dal 6 dicembre il limiteè di 1.000 euro), pena sanzione amministrativa che può arrivare fino al 40% del valore dell’operazione (articolo 58 del decreto 231).

Le operazioni contestate si riferiscono ad un arco temporale ampio, infatti per alcune operazioni il valore soglia è ancora 12.500 euro – quindi avvenute prima del 31 maggio 2010 data di entrata in vigore del DL 78– ma accumunate dall’interpretazione fornita dall’Autorità procedente in merito al rapporto tra fiduciante e fiduciario. Secondo i verbali di contestazione, infatti, a far scattare la violazione sono tutte le operazioni che superano il valore soglia, dal versamento in contanti disposto dal fiduciante sul conto corrente omnibus aperto presso la Società fiduciaria, fino al prelievo richiesto dallo stesso titolare ed eseguito dal funzionario della Società.

Molte di queste contestazioni sono state impugnate davanti al tribunale ordinario – dallo scorso settembre competente a decidere anche sulla materia, prima sotto la giurisdizione del MEF – e ora sono in attesa delle prime decisioni, destinate a formare una giurisprudenza che oggi è del tutto assente. 

Non è in dubbio, in nessuno dei casi, la portata oggettiva delle transazioni, che rispetto alla legge del tempo sono sempre sopra soglia, ma la controversia riguarda invece l’inquadramento giuridico del rapporto tra fiduciante e fiduciario nelle operazioni sul contante proprio.

Secondo il Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio , le contestazioni sarebbero infondate perché “la Società fiduciaria, secondo la Legge istitutiva 1966 del 1939, esercita il possesso dei beni, in questo caso del denaro, qualificabile come una situazione di fatto, mentre l’esercizio di diritto della proprietà rimane sempre in capo al fiduciante. Di conseguenza il denaro consegnato dal funzionario nelle mani del fiduciante non può considerarsi trasferimento tout court tra soggetti diversi, bensì acquisizione del bene-denaro che rientra nella sfera giuridica del legittimo proprietario. Con questa interpretazione viene meno l’ipotesi di una triangolazione elusiva vietata dalla legge, trattandosi invece di un operazione con se-stesso, tra l’altro tracciabile e tracciata da un Intermediario Finanziario abilitato. Inoltre, seguendo l’interpretazione orientata dallo stesso decreto 231/2007, le Società fiduciarie rientrano di diritto tra gli Intermediari finanziari e come tali destinatarie delle disposizioni antiriciclaggio e, quindi, obbligate alla tenuta dell’Archivio Unico Informatico per la tracciabilità dei flussi finanziari: ciò consente agli Investigatori di avere in qualsiasi momento la disponibilità dei dati e delle informazioni nelle ipotesi di indagini contro il riciclaggio od il finanziamento del terrorismo, target del Dlgs 231/2007.

La decisione è ora nelle mani dei Magistrati dei vari Tribunali destinatari delle decine di ricorsi. Le decisioni del merito, ammesso che possano essere omogenee, saranno destinate ad impattare su un mercato per sua natura anticiclico rispetto alla crisi del Paese.   

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!