Dal 2019 cambia l’iter di richiesta degli Assegni Familiari (ANF) che deve essere presentata direttamente all’INPS ed esclusivamente in modo telematico. La modalità di erogazione da parte del datore di lavoro in busta paga è rimasta invariata (nel caso di CA l’erogazione avviene con codice OA4 e la voce ANF EFFETTIVO).
SOLO DA INIZIO GIUGNO È PERO’ POSSIBILE INSERIRE LE RICHIESTE PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2020. Di seguito un breve riassunto della normativa, con l’indicazione degli uffici INCA più vicini a cui puoi rivolgerti, sia per la richiesta che per eventuali chiarimenti.
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI:
L’assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed è erogato a richiesta del lavoratore. Le condizioni di base sono esistenza di un determinato nucleo familiare e rispetto di determinati limiti di reddito.
QUALI SONO LE NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI
La richiesta deve essere effettuata esclusivamente tramite INPS IN VIA TELEMATICA con due diverse modalità.
- IN PROPRIO ovvero dotandosi di PIN dispositivo da richiedere all’Inps, tramite SPID (identità digitale) e successivamente accedendo alle modalità di richiesta tramite il sitowww.inps.it
- CON L’AUSILIO DEI PATRONATI ed in questo caso ricordiamo che il patronato INCA è a disposizione degli iscritti FISAC/CGIL per effettuare le richieste in modo assolutamente gratuito.
PERIODO DI RIFERIMENTO E LIMITI DI REDDITO
La richiesta degli assegni va rinnovata di anno in anno e copre il periodo da luglio 2019 a giugno 2020. L’ANF spetta quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge. Detti limiti sono riportati in tabelle che rispecchiano la composizione del nucleo familiare e vengono variati ogni anno per percepire l’assegno al nucleo familiare dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente il periodo di percezione; esempio assegno dal 1.7.2019 al 30.6.2020 – riferimento reddito anno 2018.
IN QUALE MISURA SPETTANO
Il diritto e la misura dell’assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.).
NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare di riferimento per gli assegni familiari è composto da:
- Il richiedente
- Il coniuge se non separato
- I figli (legittimi, adottivi, affidati, naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili
- I figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni)
- I nipoti diretti a carico, con meno di 18 anni
- I fratelli le sorelle e i nipoti collaterali (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili
REDDITO DI RIFERIMENTO
Il reddito da prendere a riferimento per gli assegni familiari è dato dalla somma dei redditi, validi ai fini IRPEF, del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, percepiti nell’anno precedente, ovvero per le richieste correnti, percepiti nel 2018. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte se superiori a 1.032,92 €. Per avere diritto agli assegni occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Per effettuare le richieste presso gli uffici INCA è consigliabile prendere con se copia dei redditi 2018 (CUD o 730) di tutti gli interessati.
PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
Nel caso di personale separato o divorziato, nonché per le famiglie di fatto, occorre richiedere una preventiva autorizzazione direttamente all’INPS. Analoga autorizzazione preventiva va richiesta nel caso di assegni per figli studenti o apprendisti di età compresa tra 18 e 21 anni.
ESITO DELLA RICHIESTA
In caso di rifiuto sarà inviato al richiedente copia del relativo provvedimento con il Mod. ANF58. Per le domande accolte, a decorrere dal 1 aprile 2019, al richiedente non verrà invece inoltrato nulla, procedendo direttamente da parte dell’INPS territorialmente competente alla successiva istruttoria della domanda.
ASSEGNI FAMILIARI E PART TIME
Per il personale a part time l’assegno spetta in misura intera se l’orario di lavoro non è inferiore alla 24 ore settimanali; in caso contrario, gli vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.
SE CAMBIA IL NUCLEO FAMILIARE
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione con le modalità sopra descritte.
SE CAMBIO DATORE DI LAVORO
La domanda non deve essere ripresentata nel caso in cui cambi datore di lavoro.
RECUPERO EVENTUALI ARRETRATI NON RICHIESTI
Nel caso in cui negli anni precedenti non sia stata presentata la domanda per l’ANF è possibile recuperare fino a 5 anni di arretrati. A tale proposito sci si può sempre rivolgere ai Patronati INCA.
I PATRONATI INCA SONO A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI FISAC/CGIL SIA PER SEGUIRE L’ITER DELLA RICHIESTA CHE PER OGNI ULTERIORE APPROFONDIMENTO
FISAC Gruppo Credit Agricole Italia