Stop al contante dal 30 settembre nella pubblica amministrazione

By: HawaDary – All Rights Reserved

Riportiamo le norme che riguardanti  gli ultimi adempimenti in termine di pagamenti/riscossioni in contanti, in particolare per quelle categorie di clienti bancari per i quali potrà esservi incidenza nell’ operatività di sportello.  

Lo stop al contante si indirizza verso pensioni, stipendi e compensi pubblici. Infatti il prossimo 30 settembre terminerà la fase transitoria che ha il compito di rendere agevole il passaggio da un sistema ad un altro,  fino a che non potrà più essere utilizzato il denaro  contante. Ricordiamo che il primo luglio è scattato l’obbligo da parte della P.A. di utilizzare strumenti elettronici bancari o postali per i pagamenti superiori a mille euro.

In questo arco di tempo l’art.3 comma 4bis Dl. 16/2012 prevede che se i pensionati non abbiano dato indicazione di un conto di accredito (conto corrente bancario, postale o libretto postale) per le proprie pensioni,  i pagamenti predisposti dall’Inps non saranno a disposizione del lavoratore/pensionato. Le somme infatti verranno versate su un conto di servizio transitorio e infruttifero di interessi senza oneri per il beneficiario. Le somme dunque rimarranno congelate in  attesa che il pensionato/lavoratore effettui la propria scelta. Effettuata la scelta, le somme verranno sbloccate affluendo presso lo strumento di pagamento indicato, anche in questo caso senza spese ed oneri per il beneficiario.

Fino al 30 settembre  senza lo strumento idoneo ad assicurare la tracciabilità,  la pensione verrà erogata tramite un assegno di traenza, cioè un assegno che viene emesso quando un’Azienda o un Ente Pubblico deve effettuare un rimborso in denaro senza conoscere le coordinate bancarie del beneficiario. L’ASSEGNO COSI EMESSO NON E’ TRASFERIBILE E RIPORTA UNA SPECIFICA DATA PREFISSATA E INDEROGABILE,  CHE TRASCORSA LA QUALE L’ASSEGNO NON POTRA’ PIU’ ESSERE INCASSATO.

Terminata la fase di “moratoria” senza che il pensionato od il lavoratore abbiano indicato lo strumento per ricevere l’accredito della pensione o dello stipendio, le somme depositate nel conto transitorio torneranno a disposizione dell’Inps. Il Beneficiario a quel punto dovrà comunicare allo stesso Ente gli estremi di un conto corrente bancario/postale per riavviare l’iter di riscossione.

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti (art. 12 decreto Salva Italia) ha posto delle problematiche relative ai costi che le fasce più deboli avrebbero dovuto sopportare per l’apertura e la gestione di un conto corrente bancario o postale.  Per questo motivo il Dl 201/2011 ha previsto la stipula di una Convenzione tra il Ministero Economia e Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana e Poste Italiane  (siglata il primo giugno) che prevede l’apertura di un nuovo conto a zero spese, ideato appositamente per i pensionati ed i soggetti socialmente deboli.

Le somme corrisposte  una tantum  (p. es. la tredicesima) che superino perciò occasionalmente l’importo di mille euro, invece non rendono obbligatoria l’apertura di un conto corrente bancario/postale. Il Legislatore ha provveduto con l’art.3, comma 4bis Dl.16/2012 modificante l’art.2, comma 4ter Dl.138/2011, che aggiunge alla lettera c il seguente periodo “Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

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