Antiriciclaggio: i titolari dei trust

Il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust è un punto importante della normativa antiriciclaggio come strumento di lotta a quei fenomeni illeciti che spesso operano tramite scudo di strutture societarie.

La IV Direttiva europea antiriciclaggio aveva già imposto agli Stati membri di prescrivere che i fiduciari di trust, disciplinati dal loro diritto nazionale, ottengano e mantengano informazioni adeguate/accurate/aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni devono includere l’identità del costituente, del trustee, del guardiano (ove presente), del beneficiario o dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Tutte le informazioni devono essere conservate in un Registro centrale, garantendo l’accesso tempestivo e completo alle Autorità competenti ed alle Fiu (Uif per l’Italia).

Con l’introduzione della IV Direttiva, le stesse norme dovranno trovare applicazione anche nei confronti delle altre tipologie di Istituti giuridici con assetto o funzione simili a quelli dei trust, spettando agli Stati membri definire le caratteristiche in base alle quali determinare se un Istituto giuridico ha simili caratteristiche in base al diritto nazionale.

            Nel nostro ordinamento nazionale (assente una compiuta disciplina civilistica del trust) intanto il punto di riferimento è la Legge 16 ottobre 1989 n.36 rettificante la Convenzione dell’Aja 1.7.1985. All’art.2 si recita che per  trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona  (il costituente -con atto tra vivi o mortis causa-) qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. La stessa Convenzione specifica che:  A) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; B) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; C) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare/gestire/disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposti dalla Legge.

La legge applicabile è quella che il costituente del trust ha scelto, tuttavia ai fini antiriciclaggio le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli Istituti giuridici affini dovranno essere registrate dove i fiduciari del trust (o persone equivalenti) risiedono. La IV Direttiva europea antiriciclaggio garantisce l’accesso a tali informazioni alle autorità competenti, alle Fiu, ai Soggetti obbligati all’adeguata verifica ed a chiunque possa dimostrare un legittimo interesse, la V Direttiva, inoltre, consente l’accesso anche al pubblico per contribuire a contrastare l’uso improprio dei trust e degli Istituti giuridici affini, consentendo alla Società civile (ed alle sue Organizzazioni) ed alla stampa di effettuare valutazioni più accurate di tali informazioni. Tuttavia, qualora l’accesso pubblico potesse esporre il titolare effettivo ad un rischio elevato (frode, ricatto, violenze od intimidazioni) o se minore od incapace, gli Stati membri potranno vietarlo o limitarlo solo ad alcune informazioni.

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