Per i Professionisti di area economico-giuridica scatta l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette al momento in cui si sa, si sospetta o si ha ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o che (in ogni caso) le somme, indipendentemente dall’entità, provengano da attività illecita.
Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni o da ogni altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenendo conto (anche) della capacità economica o delle attività svolte dai Soggetti a cui sono riferite le operazioni.
Il sospetto deve fondarsi su di una valutazione degli elementi oggetti e soggettivi dell’operazione che sono a disposizione del Professionista. Elementi acquisiti nell’ambito dell’attività svolta oppure a seguito del conferimento di un determinato incarico. Questa valutazione deve essere effettuata, anche, alla luce degli indicatori di anomalia emanati e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dall’Uif.
Ricevute le segnalazioni effettuate dai Professionisti (che nel 2018 rappresentano il 5% su un totale di 98mila segnalazioni) l’Uif effettua l’analisi finanziaria e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli Organi investigativi (Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia) e della collaborazione con l’Autorità giudiziaria.
Il Professionista è coperto dalla riservatezza e dall’anonimato, per cui gli Ordini professionali (che ricevono segnalazioni dai propri associati) devono adottare misure per garantire la massima riservatezza di chi segnala. La segnalazione deve essere priva di ogni riferimento al segnalante stesso e gli Organi investigativi devono omettere, a loro volta, l’identità del segnalante alle Autorità giudiziarie che la possono richiedere solo con motivato decreto.
Il contenuto della segnalazione si divide in quattro sezioni: A) dati informativi della segnalazione, ove sono riportate le informazioni che identificano e qualificano le segnalazione ed il segnalante; B) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti ed i legami intercorrenti tra gli stessi. C) elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto. D) eventuali documenti allegati.
Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, la sanzione base per l’omissione della segnalazione è di 3mila euro. In presenza di condotte gravi e ripetute, la sanzione applicata varia da 30mila a 300mila euro.