Informativa sulle novità legislative introdotte in materia e relativi approfondimenti
Ai fini della legge 28/03/2019, si possono riscattare:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:
- di iscrizione fuori corso;
- già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, ecc…).
Periodi di studio universitario compiuti all’estero: I periodi di studio universitario compiuti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Per verifiche più approfondite sul proprio caso specifico si consiglia una consulenza al Patronato INCA, per le sedi fare riferimento al proprio Delegato Sindacale o RSA locale. |
Il riscatto può riguardare l’intero periodo di studi o singoli periodi.
Il costo del riscatto per il contribuente è detraibile in dichiarazione dei redditi dall’imposta lorda IRPEF al 50% e la detrazione (eventuale credito d’imposta) è ripartita in modo fisso in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di spesa.
N.B.: Il limite alla detraibilità del costo del riscatto è dato dall’ammontare dell’imposta IRPEF pagata annualmente dal contribuente, quindi non si può detrarre la parte eventualmente eccedente tale importo, che si può verificare dal CUD. È fondamentale rivolgersi al Patronato INCA e/o al CAF CGIL di riferimento per tutti i conteggi del caso.
Per calcolare il costo del riscatto l’Inps ha creato un apposito strumento denominato “Riscatto Laurea” sul proprio sito (www.inps.it) e per accedervi bisogna inserire le proprie credenziali di accesso.
Si può scegliere di rateizzare il costo del riscatto, senza tasso di interesse, da un minimo di 1 rata a un massimo di 120 rate.
- La legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo. Per effetto della modifica, a partire dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge 26/2019, si potrà quindi accedere alla facoltà di riscatto con i nuovi criteri di calcolo indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempre che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.
Alcune considerazioni finali:
- Il riscatto della laurea serve solo per l’incremento dell’anzianità contributiva, e non per l’incremento dell’assegno pensionistico, quindi gli anni riscattati non daranno vita ad un contributo concreto che alzi l’importo della pensione mensile.
Per poter valutare adeguatamente l’opportunità di effettuare la scelta del riscatto laurea vi invitiamo a rivolgervi al Patronato INCA, presente nella maggior parte delle sedi CGIL.
Maggio 2019
Dipartimento Comunicazione Fisac CGIL del Gruppo Unicredit