Con sentenza n.16908 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che i bonifici ad una società estera con saldo corrente pari a zero non possano essere liquidati in maniera sommaria dall’Autorità giudiziaria, negando l’applicazione della custodia cautelare per auto-riciclaggio, nemmeno mettendo l’accento sulla tracciabilità dei versamenti. La condotta sospetta, che ha portato alla sentenza della Corte, consisteva in una serie di bonifici effettuata a Società estere ed a successivi trasferimenti degli importi ad altri soggetti fisici riconducibili al primo soggetto stesso.
Di fatto viene riconosciuta una condotta volta ad ostacolare in concreto l’identificazione della provenienza illecita delle somme, sommata al fatto che il conto corrente di una delle Società in questione aveva in conto corrente privo di liquidita (prima del trasferimento stesso) escludendo, di fatto, una operatività imprenditoriale.
Anche la tracciabilità delle operazioni non può determinare una conclusione di non idoneità della condotta rivolta all’auto-riciclaggio.