L’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha comunicato le nuove istruzioni per le Banche relative alle segnalazioni su operazioni in denaro contante. L’Uif ritiene che vi siano troppe segnalazioni prive di efficacia sui movimenti di contante in quanto di importi non elevati o non adeguatamente documentate in relazione al profilo della Clientela.
Le comunicazioni all’Uif sono previste dall’art.47 del Dlgs.231/07 (modificato dal Dlgs.90/2018) con il quale si attribuisce all’Uif la facoltà di emanare istruzioni che agevolino la comunicazione dei dati ed informazioni relative ad operazioni a rischio di riciclaggio. Precedentemente l’art.35,comma1 affermava che costituisce motivo di sospetto il ricorso frequente od ingiustificato ad operazioni in contanti, parlando esplicitamente anche di versamenti o prelevamenti oltre le soglie stabilite dalla Legge (2.999,99 euro).
Ricordiamo che il Mef ha chiarito già nel 2015 che non si deve far luogo a Segnalazioni di operazioni sospette quando le transazioni in contanti superano la soglia in quanto il limite vale solo per i trasferimenti tra soggetti diversi (art.49, comma1) e non per prelievi/versamenti che sono liberi.
L’Uif, di conseguenza, impone ai soli intermediari finanziari (Banche, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, Poste) l’invio mensile di una comunicazione con i dati dei movimenti in entrata/uscita per importi pari o superiori a 10mila euro, anche se realizzati con più operazioni pari o superiori a mille euro. Per ogni movimento andranno trasmessi (entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento) i dati e le informazioni sulle operazioni, i soggetti ed i rapporti, anche se le operazioni siano state effettuate su conti dei clienti da soggetti diversi in quanto esecutori.
Le comunicazioni oggettive escludono l’obbligo di Sos se non presentano collegamenti con altre operazioni di tipo diverso, oppure quando i movimenti di contanti non vengono effettuati da clienti ad elevato rischio di riciclaggio. Precisa, però, l’Uif, che l’invio di una Segnalazione non esonera mai dall’invio della comunicazione oggettiva su quella operazione.
Di conseguenza, con questo nuovo database l’Authority è in grado di sapere e decidere quali operazioni effettuate da un soggetto (su più conti e, magari, su Istituti diversi) potrebbero risultare sospetti, trasmettendoli alle Autorità delegate (Guardia di Finanza e Dia) sollevando, in tal modo, gli Intermediari (al netto di gravi anomalie nel sistema delle procedure o di eventuale dolo). L’obbligo è decorso dal mese di aprile, per cui la prima comunicazione andrà effettuata entro il 15 giugno, anche se viene concessa la possibilità di inviare le comunicazioni di aprile, maggio, giugno (unite a luglio) cumulativamente entro il 15 settembre.