Aggiorniamo la nostra Rubrica con le ultime novità provenienti dall’Europa riguardanti la V Direttiva Antiriciclaggio, di recente entrata in vigore.
Estensione obblighi
La Direttiva Ue 2018/843 ha esteso gli obblighi antiriciclaggio anche a: A) prestatori di servizio di cambio tra valute virtuali e valute legali; B) prestatori di servizi di portafoglio digitale; C) coloro che conservano/commerciano opere d’arte anche quando tale attività è svolta da gallerie d’arte e case d’asta o venga effettuata in porti franchi, purché il valore dell’operazione sia pari o superiore diecimila euro; D) professionisti che forniscano assistenza/consulenza fiscale.
Carte prepagate
Vengono ridotti i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati all’adeguata verifica sono autorizzati a non applicare determinate misure riguardanti la clientela. Tali importi passano da 250 a 150 euro.
Titolari effettivi dei trust
Diritto di accesso al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e simili.
Estensione della disciplina dei trust
Attualmente la disciplina antiriciclaggio dispone che i fiduciari di trust ottengano e mantengano adeguate/accurate/aggiornata informazioni sulla titolarità effettiva dei trust. Le stesse devono essere conservate in un Registro Centrale, curandone l’accesso tempestivo e illimitato alle Autorità competenti ed alle Financial intelligence unit (Uif per il nostro Paese). Con la nuova Direttiva queste norme si applicheranno anche agli Istituti giuridici affini ai trust.
Applicabilità della Legge
Ancorché il trust sia regolato dalla legge scelta dal costituente, le informazioni sulla titolarità effettiva, e degli Istituti giuridici affini ai trust, dovranno essere registrate dove i Fiduciari (o le persone equivalenti negli Istituti affini) sono stabili o risiedono. L’accesso al Registro dovrà essere reso pubblico, a meno ché il titolare effettivo sia un minore o incapace o che lo stesso accesso lo renda esposto ad rischio.