Chi appone la propria targa personale su di un ciclomotore rubato compie il reato di riciclaggio. E’ quanto ha stabilito la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8788/2019, con la conseguenza che le sanzioni penali si possono sommare a quelle amministrative previste dall’art.97 Codice stradale. Precedentemente si riteneva che le sanzioni penali si applicassero solo in caso di targa falsa, manomessa od alterata (sentenza 7621/2008).
L’art.97 Codice stradale prevede per i ciclomotori un regime di targa personale, (dal 14.7.2006) che sostituisce il precedente contrassegno (c.d. targhino), spostabile da un veicolo ad un altro. La targa personale, cosi delineata dalla norma, è simile al regime previsto per tutti gli altri veicoli, per i quali la targa è associata al mezzo e non al proprietario: spostabile, dunque, solo con la registrazione alla Motorizzazione civile. Spostamento possibile solo in caso di veicolo venduto, demolito o rubato.
E’ cosi condannabile colui che, acquistando un ciclomotore (con annessa targa) smonta la stessa per inserirla in un altro ciclomotore, ma rubato. La Cassazione conferma la condannabilità, partendo dalla considerazione che il riciclaggio è configurato dall’articolo 648 del Codice penale in modo da colpire tutte le possibili fattispecie: basta che la condotta sia comunque idonea a rendere difficile l’accertamento della provenienza del bene. Di conseguenza la sostituzione della targa, in caso di ciclomotore rubato, è una condotta univocamente diretta ad ostacolare l’identificazione illegale del mezzo.
Di più, la Corte adegua questo concetto allo specifico regime di targatura previsto per i ciclomotori, osservando che, per quanto la targa non propria sia stata legittimamente assegnata ad un soggetto, che poi l’abbina ad un altro ciclomotore senza registrare l’operazione, questo abbinamento produce la conseguenza di ostacolare l’identificazione della provenienza del bene stesso, costituendo un primo ostacolo anche l’apparente legittima disponibilità del veicolo fornita dal fatto che la targa sia originale e non rubata.
La Cassazione ribadisce che ogni cambio di abbinamento deve essere registrato e che la versione dell’Art.97 del Codice stradale ha chiaramente anche uno scopo antiriciclaggio.
In definitiva, affinché si possa configurare il riciclaggio di un ciclomotore, non è necessario che esso venga fatto circolare con una targa falsa: è sufficiente l’incompatibilità giuridica tra la titolarità della targa e quella del veicolo su cui viene apposta.