UBI: accordo per lavoratori delle Stampe Centrali di Ubiss Milano

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Sottoscritto ieri, 12 marzo 2019, l’Accordo sindacale per la tutela dei 5 lavoratori interessati alla cessione di ramo d’azienda (ex art. 2112 cc) delle attività “Stampe Centrali di UBISS di Milano” (Gruppo UBI) alla società G.S.D. del Gruppo SEM a far tempo dal 1° aprile 2019. L’operazione coinvolge anche 10 lavoratori distaccati in UBISS che proseguiranno il distacco nella società Rotomail, dello stesso Gruppo SEM.
L’accordo costituisce un importante risultato in termini di garanzie occupazionali, trattamenti normativi ed economici rispetto a quanto previsto dalla mera applicazione dell’art. 2112.
Questi i principali contenuti dell’Accordo sottoscritto.
Garanzie occupazionali per i lavoratori ceduti:

  • Garantito il rientro in UBI in caso di:
  • Trasferimento oltre i 25 km entro i tre anni dalla cessione;
  • Perdita del posto di lavoro nella società cessionaria entro dodici anni dalla cessione;
  • Spostamento della sede di lavoro della cessionaria oltre i 100 km;
  • Garantite le prerogative dell’art.18 L.300/1970 indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda;
  • Mantenimento dell’anzianità maturata;
  • Possibilità di aderire al Fondo di Solidarietà del Credito in caso di “apertura” dello stesso da parte di UBI nel periodo 2019/2022 e di sussistenza dei requisiti per i lavoratori interessati.

Condizioni economiche e normative per i lavoratori ceduti:

  • Mantenimento senza scadenza del Contratto Nazionale del Credito;
  • Mantenimento di Indennità di mobilità, Contributo Monoreddito e Borse di Studio se percepiti alla data della cessione e fino alla persistenza del requisito;
  • Mantenimento dell’indennità di turno prevista in UBIS;
  • Mantenimento delle polizze assicurative per infortunio extraprofessionale e caso morte previste per i dipendenti di UBIS;
  • Riconoscimento del premio aziendale 2018 e dei 3/12 del premio 2019 di UBISS;
  • Riconoscimento in forma di versamento al fondo pensione della differenza del valore del buono pasto rispetto a quello riconosciuto nella cessionaria (3 euro).

Ulteriori garanzie in termini di mobilità territoriale oltre i 25 km e di facoltà di rientro in caso di spostamento della sede oltre i 100 km, sono previste per i lavoratori distaccati che comunque, a norma di legge, mantengono i diritti contrattuali previsti nella società di cui rimangono a libro paga.

Le OO.SS. esprimono piena soddisfazione per il raggiungimento di un Accordo che tutela i lavoratori ceduti e che crea un’importante contesto normativo di riferimento in continuità con il tradizionale alto livello di relazioni sindacali presenti nel Gruppo UBI.

Bergamo, 13 marzo 2019

FABI  FIRST/CISL  FISAC/CGIL  UILCA/UIL  UNISIN
GRUPPO UBI


 

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