Gli intermediari finanziari, le imprese ed i professionisti chiamati ad effettuare l’identificazione di clienti no profit devono prestare molta attenzione agli adempimenti antiriciclaggio.
Per i clienti no profit vi sono criteri in parte diversi rispetto a quelli previsti per le società. Infatti, prima la normativa prevedeva che il titolare effettivo di un ente no profit dovesse essere individuato(come per i trust e le fondazioni)nella persona/e fisica beneficiarie di almeno il 25%del patrimonio (in caso di beneficiari determinati); nella categoria di persone nell’interesse delle quali è istituita od agisce l’organizzazione (in caso di beneficiari indeterminati); nella persona/e fisica che esercita il controllo sul 25% del patrimonio.
La riforma del Dlgs 90/2017 prevede che il titolare effettivo (art.20 Dlgs.231/2007) di un ente no profit venga identificato distinguendo tra i criteri applicabili alle società di capitale e quelli delle fondazioni ed associazioni riconosciute. Per queste ultime, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori (se ancora in vita), i beneficiari (individuati o facilmente individuabili), i titolari di funzioni direttive/amministrative. Per tutti gli enti no profit è necessario acquisire, oltre agli atti dell’iscrizione nei registri di riferimento, le informazioni in merito alle finalità dell’ente ed alle categorie di beneficiari dell’attività. Le informazioni acquisite dovranno essere verificate attraverso la consultazioni di fonti affidabili (Albi ed Elenchi di Settore oppure Atti costitutivi e Statuti), per poter verificare la capacità di rappresentanza di chi richiede la prestazione.
La nuova normativa non contiene specifici criteri di identificazione dei titolari effettivi delle associazioni non riconosciute. Tenendo conto delle posizioni assunte dalla Banca d’Italia (documento aprile 2018) si potranno applicare i criteri sopra elencati in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente.
Malgrado gli enti no profit non rientrino tra i soggetti di applicazione di adeguata verifica della clientela, in alcuni casi potrebbero comunque scattare gli obblighi del Dlgs.231/07. Per esempio, un’impresa sociale che conceda finanziamenti di micro-credito (attività d’impresa di interesse generale con riforma Dlgs.112/17) fa scattare gli obblighi di adeguata verifica (in capo all’impresa sociale) del cliente e del titolare effettivo. Infatti con la riforma del Dlgs.231/07, rientrano tra i soggetti obbligati a porre in atto le misure preventive anche i soggetti eroganti micro-crediti ai sensi dell’articolo 111Tub.