Antiriciclaggio: l’elenco UE

Il 13 febbraio scorso, la Commissione europea ha emesso il nuovo elenco dei Paesi terzi con un sistema antiriciclaggio debole, confermando così la nuova metodologia per l’analisi dei rischi di riciclaggio. Infatti, si è passati dalla lista dei Paesi terzi equivalenti ex Terza Direttiva Antiriciclaggio (Dm 10 aprile 2015) a Paesi terzi ad alto rischio ex IV Direttiva Europea Antiriciclaggio.

            Questo elenco sostituisce quello inserito nel 2016/1675, attualmente vigente, che rileva 15 Paesi ad alto rischio. Il provvedimento si adegua alla IV e V Direttiva che impongono alla Commissione stessa di individuare i Paesi terzi ad alto rischio effettuando una valutazione autonoma. Lo scopo finale è di permettere alle Banche ed altri Soggetti obbligati (destinatari della normativa antiriciclaggio) di adempiere con ancora maggiore efficienza agli obblighi di collaborazione nell’intercettazione dei flussi sospetti di denaro, obbligandoli all’adeguata verifica rafforzata tutte le volte che si trovino davanti ad operazioni finanziarie che coinvolgono clienti ed istituzioni finanziarie di Paesi terzi ad alto rischio, ricompresi nell’elenco. Quest’ultimo è stato compilato della Commissione Europea considerando anche i lavori del Gafi  (Gruppo di azione finanziaria internazionale) secondo un modello sempre più orientato ad assecondare le esigenze di coordinamento e di cooperazione internazionali.

La metodologia utilizzata è stata quella di individuare i Paesi che possono avere un impatto sistematico sull’integrità del sistema finanziario Ue, cioè essere considerati offshore dal Fondo Monetario Internazionale oppure aventi una rilevanza economica e forti legami finanziari con l’Unione europea. La politica che verrà adottata nei confronti dei Paesi non equivalenti ai fini antiriciclaggio non sarà di chiusura ma di fattivo aiuto al fine di preparare il campo per un’eventuale rimozione dall’elenco, risolte comunque le carenze strategiche. Un elenco, dunque, che sarà aggiornato periodicamente sulla base di un costante monitoraggio, che terrà conto dei nuovi criteri individuanti i Paesi terzi ad alto rischio secondo la V Direttiva antiriciclaggio, con uno sguardo particolare alla disponibilità di informazioni sui titolari effettivi delle Società e degli Enti, che è un tema centrale nella lotta al riciclaggio.

Se la proposta della Commissione sarà approvata, diventerà uno strumento indispensabile per i Soggetti obbligati. L’elenco, però, non potrà influire sulle liste degli accordi di cooperazione sullo scambio di informazioni tra Stati (Csr), le quali considerano (attualmente) conformi diversi Paesi che invece sono inseriti nella black list antiriciclaggio Ue, in quanto è la stessa Regolamentazione Ocse che richiede agli operatori di utilizzare i dati antiriciclaggio per l’Adeguata Verifica.

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