Femminile Plurale n.1/2019 – Disconnessione, Salute e Conciliazione

Disconnessione, salute e conciliazione

Il ruolo della contrattazione per arginare l’invasione
del lavoro nella vita familiare, relazionale e sociale.

Secondo l’articolo 2087 del Codice Civile, l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il datore di lavoro deve quindi assumere tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova. La sicurezza di chi lavora è infatti un bene di rilevanza costituzionale (articoli 37/41 della Costituzione), che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.

L’introduzione delle nuove tecnologie ha modificato sensibilmente l’organizzazione del lavoro. Internet, posta elettronica e tutti gli altri strumenti di collegamento tra datore di lavoro e dipendente sono armi a doppio taglio che, da un lato, favoriscono una maggiore flessibilità di luogo e orario di lavoro (nell’ottica del work-life balance), dall’altro consentono di essere sempre connessi, con conseguenti rischi per la salute. Inoltre, l’uso ininterrotto dei dispositivi elettronici rischia di minare l’efficienza aziendale. Di conseguenza, occorre delineare confini e limiti che consentano una reale conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e un’efficace tutela della salute dei lavoratori, insieme alla produttività aziendale.

È in questo scenario che da qualche tempo si discute di diritto alla disconnessione. Con tale espressione si intende il diritto di lavoratori e lavoratrici all’irreperibilità, cioè a non essere oggetto di richieste e sollecitazioni per via telematica da parte del datore di lavoro al di fuori dell’orario massimo di lavoro, a potersi disconnettere (in senso figurato) dalle tecnologie, che ne consentirebbero la rintracciabilità senza interruzioni, senza subire ripercussioni sul piano retributivo e sulla prosecuzione del rapporto di lavoro…

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