Antiriciclaggio: le operazioni in conto corrente

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con Sentenza 5719/19 depositata nel mese di febbraio, conferma l’impostazione (definita “scolastica”) sui presupposti del reato, introdotta con la prima Legge sull’emersione dei capitali (186/14), per cui i bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti ed il pagamento di ratei di mutuo integrano il reato di auto-riciclaggio se attingono a capitali di origine illecita.

Per i giudici della quinta sezione il mero utilizzo “post factum” – cioè non incriminabile a titolo proprio – si esclude, considerando che ogni passaggio da conto corrente a conto corrente determina un allontanamento dei capitali dalla loro origine; il semplice godimento personale non abbisogna di alcuna attività dissimulatoria. Il Soggetto reo può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi, o goda, dei beni provenienti dai reati presupposti in modo diretto e senza che operi su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.

            Da qui la classificazione, da parte della Corte di Cassazione, di condotte tipiche di auto-riciclaggio, per esempio, di qualsiasi prelievo/trasferimento successivo a precedenti versamenti (compreso il semplice trasferimento di denaro a provenienza illecita) da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed aperto presso un diverso Istituto di credito, considerando che il reato ex articolo 648-ter.1 è a forma libera.

In definitiva, la punibilità dell’auto-riciclaggio (forma meno grave del riciclaggio anche come pena) dipende dall’attentare all’ordine economico, cioè dal tentativo di ottenere per vie illegali un’utilità economicamente rilevante ed un reinvestimento della stessa ricchezza in ambiti “fruttuosi” sotto il profilo economico e dannosi per gli interessi di quanti ne subiscono obbiettivamente le conseguenze.

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