Festività soppresse religiose, per l’anno 2019, sono le seguenti:
- Martedì 19 marzo San Giuseppe
- Giovedì 30 maggio Ascensione
- Giovedì 20 giugno Corpus Domini
- Sabato 29 giugno SS. Pietro e Paolo (*)
(*) per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto S. Patrono della città.
Vi ricordiamo che il CCNL 18/12/2018 (art. 31 c. 4) prevede per le 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose) la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono essere fruiti anche in modo frazionato in periodi non inferiori ad 1 ora e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.
Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni (art. 31 c.7) è il seguente:
Retribuzione annuale lorda/250
La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c.5) ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.
Il CCNL prevede (art. 31 c. 2) i seguenti giorni semifestivi: Venerdì Santo; Vigilia dell’Assunzione di M.V. (14 agosto); Commemorazione dei defunti (2 novembre); Vigilia di Natale (24 dicembre); Ultimo giorno dell’anno (31 dicembre). In questi giorni semifestivi il turno di lavoro avrà termine alle ore 12,00. I part time sono tenuti a prestare solo la metà delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo con l’obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana (esempio: lavoratore con orario di solo 4 ore la mattina: la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; lavoratore con orario di solo 4 ore il pomeriggio: la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare). Ricordiamo che le ferie fruite in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata (art. 39 c. 2)
Vi ricordiamo, infine, che nell’anno 2019 vi sono 3 festività cadenti di domenica (6 gennaio, 2 giugno e 8 dicembre), per le quali è prevista (art. 31 c. 8) la retribuzione aggiuntiva calcolata con gli stessi criteri di cui sopra.