Corte di cassazione, ordinanza 11 gennaio 2019 n. 523 – L’ordinanza ricorda che il raggiungimento dell’età pensionabile determina solo per i dipendenti pubblici il “collocamento a riposo” d’ufficio, mentre per i dipendenti di diritto privato comporta unicamente la recedibilità ad nutum, col rispetto dei termini di preavviso. Da ricordare altresì che il licenziamento intimatonel corso del rapporto di lavoro e in vista del raggiungimento dell’età pensionabile è valido unicamente sedecorrente da quest’ultima data (Cass. sent. n. 6157/2018).
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