Corte di cassazione, ordinanza 11 gennaio 2019 n. 523 – La Corte ribadisce la regola secondo la quale il licenziamento orale è inefficace – e non fa quindi decorrere il termine di decadenza stabilito dalla legge per la relativa impugnazione – in un caso in cui i giudici di appello avevano viceversa ritenuto di far decorrere il termine di decadenza dal momento in cui, a norma di contratto collettivo applicabile, il rapporto di lavoro cessava automaticamente per il subentro in un appalto di servizi eil dipendente veniva riassunto nell’impresa subentrante. Secondo la Corte, in questo caso manca la forma scritta del dedotto licenziamento, la cui impugnazione è pertanto soggetta unicamente a un termine di prescrizione.
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