“QUOTA CENTO”: approfondimento normativo

Dopo mesi d’attesa vede la luce la riforma pensionistica, che rende attuativa quota 100, della manovra 2019.

Si tratta, è bene precisare fin da subito, di una finestra per il momento “sperimentale” e della durata di soli tre anni, non si esclude dunque l’ipotesi di una quasi certa “manovra bis”.

Requisiti e vincoli sono contenuti nel decreto attuativo approvato dal Consiglio dei ministri insieme al reddito di cittadinanza: la misura, per cui sono stati investiti 22 miliardi di euro, riguarda il periodo di tre anni, dal 2019 al 2021 e una platea stimata in un 1 milione di lavoratori.

La base è la famigerata Quota 100, che si può centrare solo con la combinazione 62 anni + 38 di contributi, anche cumulando gratuitamente gestioni separate ma sempre in ambito Inps.

Il secondo addendo (quello contributivo) non è modificabile, per cui si potrà accedere all’anticipo salendo a quota 101 (63 anni + 38 di contributi), 102, 103 e 104.

Arrivati a questo punto, scattano i normali  requisiti di vecchiaia della riforma Fornero: 67 anni di età (con almeno 20 di contributi).

Un requisito che resta agganciato alla speranza di vita e dunque  destinato a salire nei prossimi anni.

L’altra via normale d’accesso è l’anticipata, che prevede i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne), bloccati invece  fino al 2026.

L’incasso dell’assegno arriva tre mesi dopo la maturazione dei requisiti, che fino al 2026 non saranno dunque adeguati alla speranza di vita.

Ecco le novità sostanziali che riguardano le uscite pensionistiche:

 

AL VIA DAL PRIMO APRILE

Per accedere al pensionamento anticipato si parte il primo aprile per i lavoratori privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

 Per chi li matura dal primo gennaio 2019, invece, la pensione decorre dopo tre mesi.

 Gli uomini potranno anticipare la pensione  con 42 anni e 10 mesi di contributi, le donne invece con 41 anni e 10 mesi di contributi.

Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici riceveranno l’assegno dopo tre mesi.

Resta l’opzione donna per le donne lavoratrici a 58 anni -se dipendenti- e 59 se autonome con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018.

Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi.

 

APE SOCIALE  

Resta anche per il 2019 l’ Ape Social, l’accesso all’indennità sostitutiva della pensione viene prorogata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Per usufruirne occorrerà avere almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (max 2) per le lavoratrici.

 

RISCATTO LAUREA

 La cosidetta “pace contributiva”, il condono previdenziale per chi ha versamenti dal 1996 in avanti,  prevede la possibilità di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per massimo 5 anni.

Anche in questo caso vale un triennio (dal 2019 al 2021) :

Si potranno riscattare periodi di mancati versamenti fino a un massimo di cinque anni, portando in detrazione la metà delle spese.

Fino a 45 anni, si potranno riscattare anche i periodi di studio per la laurea.

La detrazione anche qui sarà detraibile in cinque quote annuali con una possibilità di rateizzazione fino a 60 mesi.

Il Decreto prevede però questa possibilità solo qualora il lavoratore durante gli anni di durata legale del corso non abbia contemporaneamente lavorato, solo in questo caso  potrà richiedere l’accreditamento da 4 a 6 anni, inclusi i dottorati di ricerca privi di contribuzione e le scuole di specializzazione (come quelle mediche).

Non fanno parte del novero dei periodi riscattabili i master, anche se universitari.

Si apre anche alle aziende potranno aderire all’iniziativa, spesando i contributi dei dipendenti e deducendoli.

 

DIVIETO DI CUMULO

La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ma solo con redditi da lavoro occasionale (5mila euro max).

 

 RICAMBIO GENERAZIONALE

A questo quadro si deve aggiungere una ulteriore ipotesi, che permette appunto di anticipare l’uscita a 59 anni. Per farlo, dovranno essere attivati i fondi bilaterali di solidarietà delle aziende e si dovrà sottoscrivere un accordo sindacale a livello aziendale. Da una parte, infatti, il testo prevede che gli attuali lavoratori in prepensionamento o “accompagnati” alle pensione non possano sfruttare le regole di Quota 100. Dall’altra, però, si che i fondi possono riconoscere al lavoratore la pensione e la contribuzione relativa, a condizione che il lavoratore maturi i requisiti per l’accesso a Quota 100 nei tre anni successivi. In pratica, le aziende potranno finanziare l’uscita dei 59enni con 35 anni di contributi (che nel giro di tre anni rientrerebbero cioè sotto lo schema di Quota 100), con i fondi bilaterali. Questi soldi sono deducibili per le aziende, che però devono garantire i livelli occupazionali tra entrate e uscite.

Nell’ambito del Fondo bilaterale per il ricambio generazionale: si potrà accedere per andare in pensione tre anni prima di quota 100 a patto che vi sia un’assunzione.

 

  OPZIONE DONNA

Conferma anche per l’Opzione donna, che prevede per le donne 58enni (59enni, se autonome) e con 35 anni di contributi di anticipare l’uscita: il prezzo da pagare è un ricalcolo contributivo dell’assegno e attendere una finestra di almeno 12 mesi tra la maturazione del diritto e l’accredito della pensione.

LAVORATORI IN ISOPENSIONE

La riforma pensionistica non impatta sui lavoratori che sono già in Isopensione (prestazioni in essere o erogate).

Questi lavoratori, in sostanza se hanno già sottoscritto un accordo aziendale per l’accesso ad assegno di esodo  – ex art 4 L.92/2012 – o assegno straordinario di solidarietà NON potranno anticipare la pensione ove raggiungessero i requisiti pensionistici per la quota 100 prima della scadenza dell’ammortizzatore sociale.

Le aziende dunque continueranno a pagare l’assegno di esodo sino al raggiungimento della data originariamente prevista per il pensionamento.

 

Di seguito lo schema delle possibili combinazioni

Di seguito l’impatto dell’uscita anticipata sull’assegno

 Di seguito il link al Decreto:

Decreto Legge  – Disposizioni Urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni.pdf

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