Dopo 5 anni di attesa, caratterizzata da una serie infinita di “stop&go” che di volta in volta sembravano consentire il raggiungimento di un’intesa, per poi subire l’ennesimo blocco negoziale, si chiude il tanto sofferto ciclo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Credito Cooperativo che interessa circa 35.000 lavoratrici e lavoratori.
Dopo una lunga sosta delle relazioni sindacali a livello nazionale, caratterizzata anche da importanti mutamenti del settore derivanti dalla Riforma del Settore, l’ultima fase della trattativa di rinnovo del CCNL è stata avviata dalla “nuova” Federcasse nel mese di settembre u.s. e si è appena conclusa con una 2 giorni di serrato confronto, caratterizzato da grande senso di responsabilità delle Parti, che ha finalmente prodotto una sintesi concretizzatasi appunto con l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Si è trattato di un rinnovo più che mai complesso (peraltro, niente affatto scontato fino all’ultimo momento di confronto) e caratterizzato da dinamiche “anomale” rispetto ai precedenti rinnovi di CCNL, stante la fase di straordinaria complessità che il Settore sta attraversando.
Infatti, in virtù dell’inevitabile ed ancora indefinito impatto che la Riforma tutt’ora in fase attuativa comporta, il rinnovo del CCNL, che avrà scadenza 31/12/2019, doveva rispondere a due specifiche necessità:
- Fase A: riconoscimento degli aumenti salariali DOVUTI alle Lavoratrici ed ai Lavoratori del Credito Cooperativo, come pure la rivisitazione immediata di alcuni istituti del Contratto Nazionale funzionale ad accompagnare l’attuazione del processo di Riforma che ha preso avvio proprio in questi giorni
- Fase B: previsione fattiva e concreta dell’avvio, già dal corrente mese di Gennaio 2019, di una fase di confronto immediato sul CCNL stesso che possa completare la definizione delle regole collettive della categoria in maniera dinamica rispetto al contestuale avvio della Riforma, sempre all’insegna della tutela occupazionale e in linea con i principi di solidarietà distintivi del Credito Cooperativo.
Si riportano di seguito in sintesi gli istituti contrattuali oggetto di rinnovo:
Trattamento economico
Si è proceduto all’adeguamento delle tabelle salariali con un intervento sulla tabellizzazione dell’EDR e con un incremento della voce “stipendio” di 85 Euro mensili per 13 mensilità con riferimento all’inquadramento 3A-4L, entrambi con decorrenza 1 Gennaio 2019.
Gli aumenti contrattuali hanno una valenza al 31 dicembre 2018.
Le richieste economiche di sostenibilità della controparte in merito al riconoscimento trattamenti economici ai dipendenti del Credito Cooperativo si sono concretizzate nel corrispettivo di una giornata di ex festività o di 7,5 ore di art 118, da utilizzare per attività di volontariato sociale, civile o ambientale e in alla “Banca del tempo solidale“, istituita con la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.
Artt. 30 e 31 ter – Apprendistato professionalizzante e Politiche attive per l’occupazione
E’ stato previsto un intervento di ripristino tabellare per le lavoratrici e lavoratori assunti con livello retributivo di inserimento professionale, con decorrenza 1 Gennaio 2020 ed eliminata, per le nuove assunzioni, a far data dal 1 gennaio 2019 la possibilità di applicazione del livello retributivo di inserimento.
Art. 11 bis – Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo
La norma è stata rafforzata ed adeguata rispetto alla nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi e ridefinisce alcuni strumenti con cui la gestione delle relazioni con i nuovi assetti e livelli di interlocuzione possano risultare efficaci, anche riguardo alle riorganizzazioni e ristrutturazioni rilevanti.
Art. 22 – Prevenzione dei conflitti collettivi
Con l’obiettivo di poter gestire eventuali squilibri organizzativi ed occupazionali che dovessero derivare dagli impatti della Riforma, cogliendo l’opportunità rivenienti dalla legge di bilancio 2017, nonché per favorire il ricambio generazionale, è stato introdotto un ulteriore quarto comma.
Art. 29 – Materie demandate
I nuovi assetti del sistema produrranno, con la nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi, un ulteriore livello di contrattazione nel frattempo una revisione di questo articolo era comunque necessaria; l’occasione è stata proficua per implementare tra le materie demandate al secondo livello di contrattazione le misure di welfare e le misure di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.
Art. 61 – Trasferimenti
In considerazione delle particolari situazioni conseguenti all’avvio della riforma del Credito Cooperativo relative anche ai mutati assetti organizzativi delle aziende ed al fine di garantire comunque la tenuta dei livelli occupazionali si è ritenuto necessario rivisitare le previsioni contrattuali relative al tema dei trasferimenti portando a 50 Km il limite entro il quale va richiesto il consenso in caso di trasferimento. Nel contempo le aziende non potranno disporre un trasferimento se non trascorsi almeno 12 mesi dal precedente.
Tra gli altri istituti oggetto di revisione di questo rinnovo che, seppur rispondenti ad esigenze imprenditoriali dettate dalla Riforma, vanno classificati come strumenti a difesa della tutela occupazionale, secondo principi di equità e solidarietà e che abbiamo affrontato con estrema accortezza ed attenzione (oggetto di una successiva approfondita illustrazione da parte nostra), sono stati inoltre trattati:
- Art. 15 – Conciliazione ed arbitrato
- Art. 56 – Maternità
- Art. 61 – Trasferimenti
- Art. 62 – Mobilità
- Art. 63 – Formazione
- Art. 122 – Orario di sportello
Sono stati inoltre definiti i criteri per il pagamento della produttività relativa all’anno 2018 da erogare nel 2019, sia per le banche che per le aziende aderenti ai Gruppi Bancari Cooperativi.
Esprimiamo particolare soddisfazione per aver introdotto temi di ordine etico e sociale con l’istituzione di una giornata di lavoro da destinare alle attività di volontariato in campo civile, sociale ed ambientale; come pure per aver introdotto la possibilità di contrattare al secondo livello misure di welfare e norme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Rispetto agli impegni sulla fase programmatica siamo convinti che aver gettato le basi per la prossima ed imminente contrattazione di rinnovo, che non dovrà questa volta scontare ritardi non più giustificabili, sia stata una buona, opportuna, nonché necessaria operazione.
Riteniamo che l’accordo sottoscritto in data odierna costituisca un importante risultato che conferma, tra l’altro, come da noi sempre rivendicato, il valore dell’autonomia contrattuale del Settore del Credito Cooperativo e rafforza il ruolo di Federcasse in tema di rappresentanza, in un momento delicatissimo della vita della categoria.
Come Fisac-CGIL, durante tutte le sessioni di trattativa ci siamo adoperati intervenendo nel merito dei singoli temi in discussione. Abbiamo contribuito ad introdurre elementi che potessero qualificare questo rinnovo di contratto, sempre e comunque ricercando costantemente i necessari equilibri, evitando, compatibilmente con la situazione data, che si intervenisse maldestramente su norme che per la loro modifica richiedono necessariamente uno stato di avanzamento della Riforma che consenta l’individuazione dei nuovi modelli organizzativi.
CON LA STIPULA DEL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SI CONCRETIZZA UN LAVORO LUNGO E COMPLESSO, DURATO PIU’ DI QUALCHE ANNO, CHE OGGI RESTITUISCE RUOLO E DIGNITA’ AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DEL CREDITO COOPERATIVO, PRINCIPALI ATTORI E PROTAGONISTI DELL’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA EPOCALE CHE STA INTERESSANDO LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo
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