Antiriciclaggio: prelievi/depositi in contante

Il Dlgs. 90/2017 ha introdotto, all’art.47  le comunicazioni oggettive,uno strumento da disciplinare da parte dell’Uif per raffinare le segnalazioni, da parte degli Intermediari finanziari, delle operazioni sospette di riciclaggio.

            I Soggetti obbligati dal decreto legislativo 231/2007 devono, tra l’altro, inviare all’unità di informazione finanziaria segnalazioni di operatività anomale della Clientela, dalle quali si possa desumere l’utilizzo di fondi di illecita provenienza. Negli ultimi cinque anni si è verificato un incremento esponenziale delle segnalazioni stesse, fino a superare le 100mila nell’ultimo anno.

E ‘ accaduto, però, che l’incremento sia stato dovuto, anche, alla considerazione di anomalie oggettive, cioè di operatività inattese (generate da software in uso presso Banche ed altri Intermediari finanziari). L’Uif ha rilevato che circa il 15% risultava di scarso rilievo investigativo. Dopo aver, più volte, raccomandato al mercato di considerare la complessiva operatività in rapporto alla soggettività patrimoniale/finanziaria del cliente, l’authority con le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, impone a Banche, Poste italiane, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica presenti nel nostro Paese di inviare mensilmente una comunicazione che contenga ogni operazione (anche occasionale) di movimentazione di contante per importi pari o superiori a 10mila euro da parte dello stesso cliente od esecutore. Il periodo di rilevazione sarà il mese solare e tale cifra dovrà essere comunicata anche se realizzata attraverso più operazioni singole pari/superiori a mille euro.

Tale provvedimento può realizzare uno sgravio in termini di segnalazioni di operazioni sospette in quanto si vuole evitare inefficienti duplicazioni informative, riducendo le Sos meramente cautelative, di scarsa rilevanza, diminuendo così adempimenti onerosi non giustificati dalla qualità dei risultati.

            L’invio dovrà seguire le regole dettate per le Sos e lo stesso canale utilizzato (Infostat-Uif Banca d’Italia), entro il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento (es. rilevazione di contante mesi di settembre, invio entro 15 novembre).

In base all’art.6 del provvedimento, vi è la possibilità di inviare, in qualsiasi momento, una comunicazione sostitutiva ad integrazione/rettifica da parte dei responsabili funzione antiriciclaggio. I dati comunicati andranno conservati per cinque anni.

Le stesse comunicazioni, eventualmente comunicate secondo i criteri indicati, diventeranno Sos nei seguenti due casi:

  1. quando presentano collegamenti con operazioni di diverso tipo, facendo desumere operatività sospette;
  2. quando vengono effettuate da clienti aventi un profilo soggettivo marcatamente anomalo.
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