Anche quest’anno (2018) sarà possibile conferire un importo una tantum a favore della propria posizione previdenziale complementare a capitalizzazione individuale.
La funzione è disponibile annualmente nel corso del mese di maggio e di novembre (con effetto dal mese successivo) e consente di versare somme una tantum a propria scelta.
È importante ricordare che la contribuzione volontaria aggiuntiva rappresenta, oltre all’opportunità di incrementare il “risparmio previdenziale”, un’occasione per ottenere un sensibile vantaggio fiscale. I contributi versati al Fondo Pensione sono infatti deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef fino all’importo massimo di € 5.164,57 annui. Concorrono al raggiungimento di tale limite massimo i contributi mensili versati dall’Azienda (per quanto riguarda le forme a capitalizzazione individuale) e i contributi versati dai Lavoratori (ad esempio: contribuzione ordinaria, contribuzione una tantum, reintegri anticipazioni, versamenti da welfare (***), contribuzione a favore dei familiari fiscalmente a carico per l’importo da essi non dedotto, etc.). Le quote di T.F.R., viceversa, non rientrano nel computo del predetto limite massimo di deducibilità.
(***) Eccezione alla norma : La Legge di Stabilità 2017, ha stabilito che — in presenza di un Accordo Sindacale in argomento, nel rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla citata Legge (per quanto ci riguarda è funzionale a tale scopo l’Accordo di Gruppo siglato il 01/02/2018 sul “Premio Una tantum di Produttività Esercizio 2017” — gli importi confluiti a Conto Welfare derivanti da premio di Produttività 2017 e/o sistema premiante/incentivante in erogazione nel 2018 (nel limite massimo complessivo dei 3.000€}, in caso di destinazione degli stessi a previdenza complementare per versamenti volontari sulla posizione individuale, non concorreranno alla determinazione/computo del citato limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui.
Segreteria di Gruppo Fisac CGIL in UniCredit