In tarda serata abbiamo firmato il Verbale di Accordo per la cessione di ramo di Azienda di tutte le attività inerenti ai servizi di Banca depositaria del Banco BPM a BNP Paribas Securities Services, Milano.
La trattativa, alla presenza di entrambe le Società, cedente e cessionaria, scadeva l’8 aprile, senza possibilità di proroghe e nelle ultime ore è divenuta dura e serrata, nella piena consapevolezza di voler accompagnare i colleghi interessati con uno zainetto certo di garanzie normative ed economiche, al di là della mera applicazione dell’art. 2112 cc, cioè senza garanzie.
E precisamente, fra le più importanti:
- delocalizzazione delle attività e conseguente trasferimento del personale: per il personale oggetto di cessione, quale misura sociale a favore degli stessi e delle loro famiglie, viene assicurata una specifica opzione di rientro nel Gruppo Banco BPM nel territorio di riferimento e entro 15 gg dalla firma dell’Accordo, nel caso di trasferimento della sede di lavoro dell’azienda cessionaria ad oltre 50 km dalle attuali sedi di lavoro per un periodo massimo di 7 anni dalla data di efficacia dell’operazione, cioè dal 1°/7/2018;
- condizioni finanziarie: fino alla completa estinzione i mutui ipotecari e chirografari in essere, manterranno le condizioni agevolate tempo per tempo previste per il personale di Banco Bpm; per i ” prestiti rotativi”, lo scoperto di c/c personale banca e il fido temporaneo, il Banco Bpm individuerà forme di finanziamento agevolato per favorire l’estinzione rateale, in un congruo periodo di tempo. Quanto sopra solo alla condizione 1) del mantenimento del rapporto di lavoro presso BNP Paribas Securities Services (tranne per pensionamento e accesso al Fondo di Solidarietà e 2) del mantenimento, a condizioni agevolate, del c/c di accredito dello stipendio (ovvero della pensione o dell’assegno del Fondo di Solidarietà);
- assistenza sanitaria: per tutto il 2018, per permettere la completa fruizione del saldo disponibile in ASA, i colleghi ceduti manterranno l’iscrizione alle attuali forme di Assistenza sanitaria, con relativi contributi aziendali a carico della cessionaria da 1/7/2018 al 31/12/2018. A partire dal 1.1.2019 troveranno applicazione le normative in materia tempo per tempo vigenti presso la Società acquirente;
- previdenza complementare: l’adesione, volontaria e individuale, al Fondo pensione presso la cessionaria non comporterà l’obbligo di trasferire la posizione pregressa maturata e più precisamente: i lavoratori, oggetto dell’operazione, per beneficiare dei versamenti aziendali previsti dalla contrattazione di secondo livello della società acquirente (dal 1/4/2018 il 4.20), dovranno necessariamente iscriversi a a quello di BNP Paribas Securities Services, ma la legge consente loro di scegliere se trasferire anche lo zainetto maturato o lasciarlo nella vecchia posizione);
- part time: per coloro che già ne fruiscono verrà garantito il mantenimento fino alla naturale scadenza e cioè fino al 31/12/2018;
- garanzie occupazionali: le Parti hanno concordato che le garanzie occupazionali di cui all’Accordo Quadro del 23.12.2016, da 3 anni vengano estese a 5 anni, dalla data del passaggio e cioè dal 1°/7/2018.
Riteniamo, responsabilmente, di avere raggiunto un buon accordo soprattutto per quanto riguarda i tempi delle garanzie relative alle delocalizzazioni e a quelle occupazionali, difficili da trovare nel sistema e addirittura migliori di quelle a suo tempo raggiunte per i lavoratori del Gruppo.
Abbiamo voluto, sulla base di esperienze pregresse che hanno visto i lavoratori ceduti solo con l’art. 2112 C.C., le cui azioni legali individuali promosse e durate anni e anni hanno avuto esiti negativi, assicurare ai colleghi un bagaglio di norme atte a garantire a loro e alle loro famiglie un futuro tranquillo.
Milano, 6 aprile 2018
Fisac-CGIL Banco BPM