Il nostro Paese è stato il primo nell’Unione Europea a recepire la V Direttiva Europea Antiriciclaggio introducendo la classificazione giuridica di valuta virtuale (art.1, comma2, lettera qq, Dlgs.90/2017) e di Prestatori di servizi di valuta virtuale (vedi nostre recenti Comunicazioni. Ndr) (art.1, comma2, lettera ff, idem Decreto). Dal canto suo la Finma (Autorità federale elevetica di vigilanza sui mercati finanziari) ha emesso una Guida pratica (editata il 16 febbraio scorso) per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle I.C.O. -Initial Coin Offering-. L’intervento di regolazione è sorto sotto l’impulso del notevole aumento registratosi, negli ultimi tempi, dei progetti di I.C.O.
Le I.C.O. sono raccolte di denaro in criptovaluta che molte Società utilizzano per finanziare nuovi progetti. Nello specifico, all’interno di un’I.C.O., gli Investitori, a fronte del versamento di mezzi finanziari (generalmente sotto forma di criptovalute) ottengono coin e/o token basati sulla tecnologia blockchain.
Secondo la Finma alcune tipologie di token (come quelli di investimento) devono essere classificate come Valori mobiliari con tutte le conseguenze giuridiche che derivano sul piano dell’applicazione delle leggi che regolamentano i mercati finanziari. In primo luogo può riscontrare applicazione la Legge sulle Banche.
A questo riguardo la Guida puntualizza che, in generale, l’emissione di token non si lega a richieste di rimborso nei confronti dell’Organizzatore I.C.O. e non rientra (di conseguenza) nel concetto di deposito, non configurandosi pertanto alcun obbligo di autorizzazione. Malgrado ciò, in presenza di impegni con carattere di capitale di terzi (promesse di riacquisto con garanzia di rendimento) i mezzi conferiti vanno classificati come depositi e, salvo deroghe previste dalla Legge, sussiste un obbligo di autorizzazione.
Invece, ha un ambito di applicazione generalizzato la legge sul riciclaggio di denaro; la Finma fa notare che nel momento in cui i token hanno la possibilità di essere tecnicamente trasferiti su di un’infrastruttura blockchain, un I.C.O. di token di pagamento costituisce un emissione di mezzi di pagamento e, dunque, un’operazione di intermediazione finanziaria. Questo è il motivo, nella prassi vigente presso l’Autorità Federale di Vigilanza, per cui lo scambio di criptovalute con monete statali od altra criptovaluta, è classificato come attività di intermediazione finanziaria. Da qui l’applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro che annovera nella categoria dei Soggetti obbligati anche coloro che emettono/gestiscono mezzi di pagamento.
Dall’assoggettamento alla Legge antiriciclaggio derivano, nell’ordinamento svizzero, precisi obblighi di diligenza e l’obbligo di affiliazione ad un organismo di autodisciplina o quello di sottoporsi direttamente alla vigilanza della Finma in materia di antiriciclaggio.