Con un breve salto nel tempo, ricostruiamo come il Ministero Economia e Finanza abbia avuto il compito di stabilire sanzioni economiche e Favor Rei ai responsabili di reati di riciclaggio.
Con una Circolare del 28 settembre 2017 il Comando Generale della Guardia di Finanza forniva tutta una serie di istruzioni ai Reparti Territoriali relativamente all’applicazione delle nuove sanzioni antiriciclaggio in caso di omissione di segnalazione di operazioni sospette.
Infatti, con le modifiche al sistema antiriciclaggio, non è più prevista la sanzione proporzionale dall’1 al 40% ma esclusivamente una sanzione fissa.
Diversi Reparti territoriali della Guardia di Finanza si erano posti il problema di quale sanzione applicare in caso di constatazione della violazione e quindi se applicare o meno il principio del Favor Rei, qualora ne ricorrano le condizioni.
Il Comando Generale chiarì che i militari, durante la verbalizzazione dell’infrazione, dovevano ricostruire dettagliatamente i comportamenti illeciti, specificando la normativa sanzionatoria applicabile al momento della violazione nonché quella intervenuta successivamente e, per ultimo, precisare che sarà compito del Mef, in sede di irrogazione delle sanzioni, determinare la disciplina applicabile ai casi in questione.
In definitiva venne, quindi, rinviata la problematica al Ministero Economia e Finanza per la valutazione della sanzione applicabile e i casi di applicazione del Favor Rei.