Revisori e indicatori di anomalie

By: holeymoonCC BY-NC-SA 2.0

Per comprendere sempre più quanto siano importanti gli indicatori di anomalia, riportiamo alcune note che riguardano i Revisori dei conti. Sono nuovi provvedimenti della Banca d’Italia che, anche se in un contesto non nostro, ci fanno capire la rilevanza dell’argomento. Le disposizioni sull’antiriciclaggio si applicano anche per la revisione legale dei bilanci degli Intermediari Finanziari e delle Società quotate. Lo stabilisce un provvedimento di Bankitalia che riguarda gli “Indicatori di anomalia per le Società di Revisione e Revisori legali con incarichi di revisione su Enti di Interesse Pubblico”. Sulla base del Dlgs 39/10, modificato dal Dlgs 169/12, l’elenco dei soggetti di Interesse Pubblico sottoposti a revisione contabile obbligatoria è stato stilato in maniera definitiva con l’affidamento, per la revisione contabile, alle Società ed ai Revisori indicati nell’elenco stesso. Precisando che questo particolare incarico non può essere demandato al Collegio Sindacale , al contrario di quanto previsto per le Società di Diritto Privato. Il provvedimento della Banca d’Italia e dell’Uif è molto rilevante: indica tutta una serie di comportamenti e di operazioni che possono costituire eventi da segnalare ai sensi dell’Art. 41 del Dlgs. 231/07, qualora attivati da Intermediari Finanziari vigilati (tutti quelli definiti nella legge antiriciclaggio) e dalle Società quotate. I Revisori dovranno segnalare manipolazioni sospette di documenti contabili, ossia la presenza in essi di informazioni difformi da quelle riscontrate in sede di revisione. Indici di anomalia saranno altresì i comportamenti omissivi oppure poco collaborativi del soggetto sottoposto a revisione, nonché l’operatività di quest’ultimo con altri soggetti presenti in liste ufficiali di terroristi o personaggi notoriamente contigui. All’attenzione dei Revisori dovranno passare anche: A) le operazioni particolarmente complesse con controparti del cliente che non esercitano attività ad esso collegabili B) gli investimenti immobiliari senza apparente giustificazione economica oppure in sedi lontane da quelle relative all’attività svolta C) l’utilizzo da parte di Soci o Dipendenti di conti intestati all’Impresa D) le operazioni con Società non lucrative per importi rilevanti e con motivazioni non compatibili con l’attività svolta. Sotto osservazione anche il versamento di anticipi a Dipendenti o Amministratori di entità spropositata rispetto alle necessità, nonché la prestazione di garanzie a/o da soggetti esteri se situati in luoghi a rischio. Nel documento vengono considerate tipiche operazioni che possono sottintendere riciclaggio anche le ripetute aperture e chiusure di conti non giustificate dall’attività svolta, l’emissione di fatture incomplete o su Clienti appurati come inesistenti, il pagamento di fatture con modalità atte ad ostacolare il reale accertamento della provenienza del denaro. Singolare, e non scontata, è la presenza di un indice che richiede la segnalazione della mancata presenza in magazzino di rimanenze che risultano invece contabilizzate in bilancio. Precisiamo che gli indicatori, come quelli dettati per gli Intermediari finanziari e per i liberi Professionisti, non costituisce un elenco esaustivo e vincolante per le possibili anomalie riscontrabili. Va sottolineato, poi, che questo provvedimento sana una lacuna normativa che non prevedeva un ausilio alla valutazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di Revisori di Enti così importanti, dato che il provvedimento già emanato per i Professionisti conteneva tra i destinatari solo i Revisori di Società commerciali. Nessuno è, quindi, più esentato dalle regole antiriciclaggio. Neppure coloro (come le Banche e gli Intermediari finanziari) che devono per primi applicarle.

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