Salute e sicurezza: l’esternalizzazione del rischio tramite appalto, subappalto e somministrazione

Mercoledì 14 febbraio, presso l’Aula Magna di Viale Gabriele D’Annunzio, sede del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP), la “Casa degli RLS” ha promosso un seminario avente come tema “L’esternalizzazione del rischio “.

Prima di addentrarci nella tematica specifica del seminario, che ha evidenziato il ruolo che l’RLS può svolgere e quali strumenti ed azioni può adottare per la tutela di tutti i lavoratori coinvolti nel ciclo produttivo, andiamo a conoscere, brevemente, le organizzazioni che hanno promosso il seminario stesso.

Il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita è nato dall’intesa tra la  Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e Università del Comune di Milano, l’ATS Milano, la Direzione Regionale Lombardia dell’INAIL, la Direzione Territoriale del Lavoro e Vigili del Fuoco di Milano, nonché da un accordo di collaborazione con la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP); tale Centro  vuole diventare punto di riferimento per i giovani, i lavoratori, le organizzazioni sindacali e le aziende che vogliano affrontare con un approccio nuovo le tematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro.

L’obiettivo del Centro è quello di diventare un vero e proprio network di informazione, comunicazione, educazione sui diversi temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e un luogo di orientamento per questi temi.

La Casa degli RLS nasce nel 2016 dall’esigenza espressa da alcuni RLS milanesi di sviluppare competenze (di conoscenza, di esperienza, di adeguatezza al proprio ruolo) al fine di:

▪ disporre di un luogo (sia fisico sia virtuale) di comunicazione;

▪ accedere ai saperi;

▪ rompere la solitudine e l’isolamento;

▪ superare la preoccupazione di sbagliare;

▪ superare la difficoltà d’incontrarsi e confrontarsi «tra pari» sui problemi che s’incontrano e sulle soluzioni che vengono pensate.

Un luogo, quindi, dove informarsi, discutere e confrontarsi sul mondo della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero un centro di aggregazione per organizzare incontri, seminari e attività di formazione degli RLS.sui temi specifici che riguardano la loro funzione, avvalendosi del luogo fisico (aule e spazi dove potersi incontrare) messo a disposizione dal CCP .

A questo punto è utile riepilogare sommariamente quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di appalti e gli obblighi, di un Datore di Lavoro Committente pubblico o privato, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto o con contratto d’opera o di somministrazione da eseguirsi all’interno dell’azienda, dell’unità produttiva o, comunque, del ciclo produttivo.

L’articolo 1655 del codice civile definisce l’appalto come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Si tratta di un contratto stipulato tra due soggetti: da un lato il committente (colui che conferisce l’incarico relativo al compimento dell’opera o del servizio e che rappresenta il soggetto in favore del quale si realizza il risultato finale) e dall’altro l’appaltatore (ossia colui che è tenuto ad eseguire l’opera od il servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo agendo a proprio rischio, con una propria organizzazione e dei propri mezzi).

Secondo gli adempimenti previsti dall’art. 26 del DLgs 81/08 (così come modificato dal D.Lgs. 106/2009), qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, deve essere elaborato il Documento Unico di valutazione dei rischi da Interferenze, conosciuto come DUVRI.

L’Art. 26 D.Lgs.81/08 al comma 3, infatti, recita che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La redazione di tale documento, quindi, è onere dell’azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest’ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l’attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

I principali scopi del DUVRI, sono:

▪  valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.);

▪  indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;

▪  indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

▪  verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;

▪  accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;

▪  è strumento per individuare i costi della sicurezza.

Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna di merce o beni.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera.

Per quanto sopra esposto il Datore di Lavoro Committente, al fine di pianificare e promuove la cooperazione e il coordinamento delle attività appaltate a ditte esterne con quelle svolte dal proprio personale, elabora un UNICO documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò̀ non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze generati da tutte le attività appaltate.

Dall’art. 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) comma 5 del D.lgs. 81/08, è sancito che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevano copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

Tra i compiti dell’RLS ricordiamo esserci:

– la conoscenza dell’organizzazione del lavoro a seguito dell’appalto;

– le misure di sicurezza nell’espletamento dell’appalto;

– il controllo delle condizioni di rischio;

– il sapere quali sono i parametri con cui è stato selezionato l’appaltatore.

In questo contesto, quindi, sarebbe auspicabile un coordinamento tra RLS del committente e quelli delle imprese appaltatrici.

Nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali –art.1655, 1656 e 1677 del Codice civile) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civile, i costi per sicurezza delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

I costi per sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

In conclusione, proprio per tutte le considerazioni fatte sopra, è stato utilissimo di questo seminario, soprattutto nella consapevolezza che i modelli organizzativi delle aziende sono cambiati e che le imprese utilizzano frequentemente appalti esterni per alcune attività accessorie o di servizio, come le pulizie, la logistica interna, la manutenzione ecc., ma sempre più spesso vengono appaltate anche attività operative importanti che rientrano nel proprio ciclo produttivo. Questo fenomeno diventa preoccupante poiché spesso vengono appaltate le attività più pericolose o gravose, quindi più impegnative dal punto di vista della gestione della sicurezza e delle misure di prevenzione da attuare. L’esternalizzazione delle fasi più rischiose dei cicli produttivi abbassa gli indici infortunistici nelle imprese committenti e giustifica una lettura rassicurante del livello di sicurezza raggiunto, trascurando gli effetti sulla salute per i lavoratori delle imprese in appalto. La presenza di più imprese, inoltre, può determinare forti interferenze ed aumentare il livello di rischio dei lavoratori per una carente visione globale del processo produttivo e quindi per insufficiente coordinamento.

La situazione appena descritta genera una situazione di lavoratori più tutelati ed altri meno tutelati. La sfida del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, naturalmente, è quella di tutelare i lavoratori più deboli.

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