Antiriciclaggio: i Bitcoin

Economisti e teorici di Economia sono in piena discussione circa il fatto che i Bitcoin possano, o meno, essere considerati Unità di scambio (cioè rispondere ai compiti primari della moneta cosi come la conosciamo noi); è dal lato della prassi e dei suoi riflessi applicativi che si sta elaborando una teoria riguardante gli algoritmi applicati dalla Tecnologia Blockchian.

In particolare è sul fronte dell’antiriciclaggio e della tassabilità delle operazioni di incrocio tra moneta reale e virtuale, che si stanno compiendo i primi tentativi di inquadramento delle cripto-valute. Su questo terreno l’Italia, e anche l’Unione Europea, svolgono un ruolo pionieristico in quanto si riscontra un’assenza di regolamentazione da parte delle Banche Centrali.

La valuta virtuale, ammesso che la si possa considerare tale, è apparsa per la prima volta in un testo normativo di aggiornamento del Dlgs.231/07  nell’ambito degli obblighi di prevenzione del rischio riciclaggio che incombono sugli Intermediari (Banche, Assicurazioni…)e sui Professionisti. In quella sede il Legislatore italiano (declinando le nuove regole rinvenienti dalla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio) ha voluto che al momento dell’acquisto di Bitcoin (passaggio da moneta reale a virtuale) dovesse rimanere traccia reale di chi investe nell’algoritmo, quindi prima che si immerga nel mondo molto poco tracciabile delle catene digitali ad espansione continua come da tecnologia blockchain.

Se è ancora tutto da dimostrare la funzione monetaria delle cripto-valute, secondo i Giudici europei e l’Agenzia delle Entrate la transazione originaria con cui si acquistano i bitcoin è una transazione reale a contenuto economico.

Dimostrato che le operazioni in valute virtuali godono di un più alto grado di anonimato, l’Unione Europea ha inserito nella proposta di modifica della IV Direttiva Europea antiriciclaggio nuove misure di contrasto all’uso di valute virtuali per scopo di riciclaggio. In più, a beneficio della certezza del Diritto, viene proposta una definizione di valuta virtuale  come la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una Banca centrale o da Autorità pubbliche, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni/servizi e trasferita/archiviata/negoziata elettronicamente (Dlgs. 231/07).

La Normativa Italiana Antiriciclaggio (Dlgs. 231/07 e successive modifiche) è in anticipo rispetto alle ipotesi di modifica, a livello europeo, della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio. Ad esempio, tra i Soggetti obbligati (quelli a cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, come l’adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta), le norme italiane comprendono i “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione da valute virtuali in valute aventi corso forzoso”.

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