Le numerose interconnessioni tra l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro rinveniente da illeciti, ha indotto il Legislatore ad individuare i presupposti per il trasferimento di elementi probatori da un Settore all’altro. La nuova versione dell’art.9, comma 9, del Dlgs.231/2007 (che disciplina le attribuzioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza) prevede che i dati e le informazioni acquisite nelle attività svolte in ambito riciclaggio siano utilizzabili anche ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
Rispetto al passato, ora si prestano ad un’utilizzazione fiscale diretta tutte le informazioni acquisite nel contesto delle attività svolte d’immediato interesse da parte della Guardia di Finanza, nel corso delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio, nonché nell’approfondimento investigativo di Segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria.
La Circolare ricorda che le novità sono destinate ad impattare sulla prassi ispettiva dei Reparti del Corpo di Polizia poiché la previsione della diretta utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività antiriciclaggio potrà assicurare una piena ed immediata interazione tra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo tributario, in via molto simile da quanto previsto in base agli art.63 Dpr.633/1972 – 33 Dpr.600/1973, con riferimento alla relazione tra il procedimento penale e l’accertamento fiscale.
La Guardia di Finanza potrà, quindi, utilizzare in maniera diretta (in una verifica od in un controllo fiscale) le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, cioè in fase di sviluppo investigativo di una Segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire di nuovo tali dati attraverso l’attivazione delle “potestà ispettive” previste dalle disposizioni fiscali.
La Circolare 1/2018 della Guardia di Finanza evidenzia che, dopo contatti con il Ministero dell’Economia, è emersa la necessità che il trasferimento negli atti delle Ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisite a seguito di ispezioni o controlli antiriciclaggio, avvenga solamente a conclusione di tutte le attività che i Reparti sono tenuti ad eseguire al fine della verifica e del corretto assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio. Inoltre sarà necessario omettere l’inserimento in qualunque atto fiscale di ogni fattispecie di riferimento che, anche in via indiretta, possa rivelare l’identità del segnalante.