AREE PROFESSIONALI
ORARIO DI LAVORO, PERMESSI RIDUZIONE ORARIO:
COME FUNZIONANO
Per le Aree Professionali nell’art.100 del CCNL l’orario lavorativo è fissato dal lunedì al venerdì in 37 ore e 30 minuti. Al comma 2 del medesimo articolo si dice che a far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per: – fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; – continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali). In Base al comma 8 sempre dell’art.100 del CCNL per gli anni 2012-2018 questa dotazione è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’Occupazione (FOC). Per il medesimo periodo non trova applicazione la possibilità di riduzione prevista dal primo alinea del comma 2.
In Unicredit questa opzione è quella che viene caricata ad inizio anno sul portale con codice permesso PRO, permesso per un totale di 15 ore e 30 minuti annui.
A Lavoratrici e Lavoratori part-time i permessi per riduzione orario vengono riproporzionati in base alle giornate di lavoro effettuate ovvero all’orario di lavoro.
Esempio di ricalcolo su un P/T area professionale a 25 ore a settimana: 23:37,5=X:25= 15 ore A queste vano tolte 5 ore (corrispondenti, nel caso in esempio, ad una giornata lavorativa) che vengono devolute al FOC.
Ricordiamo che per colleghe e colleghi part time i permessi per riduzione orario non sono indicati con il codice PRO ma confluiscono nel codice P52 (permessi retribuiti frazionabili) e sono assoggettati a modalità e tempi di utilizzo previsti per tale codice di assenza.
A Lavoratrici e Lavoratori che con orario di lavoro di 36 ore, come previsto dall’art.100 comma 4 del CCNL, e cioè nei casi di: – articolazione su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
– distribuzione dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; – prestazione comprendente la domenica; – prestazione in turni; – orario di lavoro che termini oltre le 19.15 non è prevista la dotazione dei permessi di riduzione orario e pertanto per effettuare il conferimento del controvalore di una giornata lavorativa al FOC viene detratta una giornata di ex-festività anche per le Aree Professionali.
Sempre per le Aree Professionali è prevista dall’art.101 del CCNL, nel caso di adibizione oraria oltre le 19.15, una indennità di turno di €4,30 lordi per ogni giorno in cui si effettua tale orario. L’indennità è ridotta a €3,68 lordi se l’orario di lavoro giornaliero termina tra le 18,15 e le 19,15.
Riepilogando per le Aree Professionali:
– nel caso di orario di lavoro pari a 37 ore e 30 settimanali, spettano 15 ore e 30 minuti di Permessi Riduzione Orario (PRO) nonché, per il 2018, quattro giornate di exfestività;
– nel caso di orario lavorativo pari a 36 ore settimanali NON spettano Permessi Riduzione Orario (PRO) e si ha diritto a sole 3 giornate di ex-festività per il 2018: inoltre si ha diritto a percepire l’indennità di 3,68€ al giorno, se l’orario di lavoro termina tra le 18:15 e le 19:15, ovvero di 4,30€ lordi al giorno se il termine dell’orario è previsto oltre le 19:15.
Nei casi, invece, di orario di lavoro articolato in turni e di passaggio, nel corso dell’anno solare, da 36 ore a 37 ore e 30 minuti settimanali, vengono riconosciuti 6 minuti di permesso Riduzione Orario (PRO) per ogni giornata lavorativa nella quale si effettua un turno da 37,30 ore settimanali. In Unicredit Direct questo conteggio è in capo ai Supervisori che caricano poi i permessi sul portale poiché l’Azienda non è ancora in grado di rilevare automaticamente le presenze in base all’orario di lavoro.
Importantissimo: Il corretto inserimento dell’orario di lavoro a portale non è necessario solo per vedersi riconosciuti permessi e/o indennità di turno ma anche e soprattutto per garantire la giusta copertura assicurativa da infortuni che potrebbero accadere nel tragitto casa-lavoro e per i quali Lavoratrici e Lavoratori non sarebbero coperti in caso di disallineamenti.
Segreteria di Gruppo FISAC CGIL UNICREDIT