Ricordando che il 31 gennaio 2018, in base a quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del d.lgs 81/2015, scade il termine per l’adempimento dell’obbligo, da parte delle aziende utilizzatrici e non delle agenzie di somministrazione, di comunicare alle RSU o alle RSA o in mancanza, alle organizzazioni territoriali di categoria, le informazioni sui contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente 2017, riteniamo opportuno segnale che:
- le aziende devono comunicare le informazioni in merito al numero dei contratti conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori che sono stati interessati.
- la legge prevede che, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione da parte delle aziende, trovi applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.
- la previsione di sanzioni ad hoc in caso di mancata informazione rappresenta uno strumento importante affinché le aziende utilizzatrici non eludano, come pure avviene, tale obbligo.
In ragione di ciò riteniamo necessario che RSU, RSA e strutture di categoria condividano tali informazioni con i NIdiL territoriali sia per un ulteriore e stretto coordinamento dell’azione sindacale che per favorire il valore delle azioni di rappresentanza e di tutela di tutti i lavoratori.
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