Favor Rei ed Antiriciclaggio

Con una circolare di allineamento alla Direttiva del Tesoro, la Guardia di Finanza specifica che le sanzioni più favorevoli per l’omessa segnalazione di operazioni  sospette (Sos) e per le inadempienze sugli obblighi di Adeguata Verifica si realizzano solo se gli illeciti sono anteriori all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 90/2017 (Decreto con cui il  nostro Paese recepisce la  IV Direttiva Ue concernente il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo).

La Direttiva del Tesoro fissa i limiti sull’individuazione, ai fini della contestazione, del regime sanzionatorio applicabile nei casi di accertamento delle violazioni degli obblighi antiriciclaggio. Il  Tesoro evidenzia tre diverse fattispecie di reato: l’omessa segnalazione di operazioni sospette, l’inadempimento degli obblighi di adeguata verifica (per il quali di applica il principio del “favor rei” solo in determinati casi) e l’inadempimento degli obblighi di conservazione, soggetto alla nuova disciplina in quanto si tratta di un reato introdotto dal Dlgs, 90/2017. 

Andando in sequenza: A) alle violazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette commesse prima del 4 luglio (entrata in vigore delle nuove norme antiriciclaggio) si applicano le regole del Dlgs 231/07 – ossia la sanzione pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo delle operazioni finanziate sospette e non segnalate all’Uif della Banca d’Italia ( il Tesoro precisa che per una stessa violazione si applica la sanzione più favorevole modificata con il nuovo Decreto del 2017) B) la stessa analisi si applica all’inadempimento degli obblighi di adeguata verifica, con la differenza che per questa fattispecie, nel 2016, è intervenuta la depenalizzazione. In una nota ministeriale si precisa che, alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del Dlgs 90/2017, si applica la disposizione sanzionatoria che va da 5mila a 30mila euro o da 2.600 a 30.000 euro se successiva alla depenalizzazione. Anche in questo caso, trattandosi di violazione commessa anteriormente all’entrata in vigore delle nuove regole, si applica la sanzione più favorevole.

Dal canto suo,  la Guardia di Finanza specifica che per le violazioni poste in essere prima del 4 luglio 2017 è opportuno segnalare sia il regime sanzionatorio all’epoca in vigore sia quello successivamente introdotto. E’ comunque l’Amministrazione “procedente” a determinare la disciplina applicabile nel caso concreto coerentemente al principio del favor rei.

Per quanto riguarda gli illeciti successivi al Decreto legislativo del 2017 non si applica il principio della sanzione più favorevole. Nella circolare della GdF è richiamata l’importanza di ricostruire dettagliatamente i comportamenti illeciti sui quali si fondano le irregolarità accertate, nonché gli elementi di fatto a supporto della configurazione della condotta sanzionate nell’ipotesi base(ovvero in quella qualificata) o, limitatamente ai casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione , di minor gravità.  

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